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Archivio newsArtigiani, commercianti e gestione separata: contribuzione dovuta da dichiarazione dei redditi
L’INPS, con la circolare n. 89 del 2019, fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Nel documento di prassi l’Istituto si sofferma anche sulle modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta e sulle modalità di compensazione degli eventuali crediti.
Nella circolare n. 90 del 17 giugno 2019, l’INPS fornisce dettagliate istruzioni per la determinazione, nell’ambito della dichiarazione “Redditi 2019”, dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2018.
I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Nel modello di dichiarazione è presente il Quadro RR, che deve essere compilato:
- dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
- dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata.
I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF”.
Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019, a partire da quest’anno, per la determinazione del reddito imponibile a fini contributivi dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018 possono essere sottratte le eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
La circolare esamina due casi particolari:
- soggetti che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”: ls base imponibile è data dal reddito di riferimento dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6, al netto di quanto esposto in LM9 col. 3;
- soggetti che hanno aderito al regime contributivo agevolato introdotto dalla Legge di bilancio 2019, la base imponibile è data dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, al netto delle perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”, per gli esercenti attività di impresa arti o professioni.
Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:
- attività professionali e artistiche: rigo RE 23 o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- partecipazione in associazione fra artisti e professionisti: rigo RH15 se reddito derivante dalla (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: rigo LM6 meno LM9 colonna 3;
- contribuenti che fruiscono del regime forfettario: somma dell’importo indicato nel rigo LM34 indicato nella colonna 2 meno l’importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.
La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.
Nel caso in cui il professionista abbia percepito nell’anno di imposta l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L’importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.
Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2019-PF”.
Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2018 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2019.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2019-PF”.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 2 dicembre 2019.
La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2018.
L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018 e l'importo che si intende compensare.
L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.
Le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma possono soltanto essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da presentare online, collegandosi al portale istituzionale, nella sezione Compensazione contributiva o Rimborso.
INPS, circolare 17/06/2019, n. 90