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Fondo di garanzia TFR: come opera in caso di trasferimento d’azienda

L’INPS, nel messaggio n. 2272 del 2019, riepiloga le regole per l’accesso al Fondo di garanzia TFR in caso di trasferimento d’azienda, sulla base delle varie pronunce di legittimità che si sono susseguite negli ultimi anni. Nel documento di prassi l’Istituto analizza le varie fattispecie: il trasferimento d’azienda da parte di cedente in bonis, il trasferimento d’azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale, nonché il trasferimento d’azienda.

Con il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019, l’INPS fornisce alcune indicazioni riepilogative sulle modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda.

Il Fondo di garanzia può intervenire, per l’intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

Tale principio trova applicazione anche in presenza di un eventuale accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento.

Questo tipo di accordo, infatti, non è applicabile proprio alla luce della natura previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia del TFR.

Nel caso in cui il trasferimento sia attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, ovvero a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività, alla fattispecie dei lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non si applica l’articolo 2112 c.c.

L’ordinamento non prevede, in tali ipotesi, l’obbligo per il cessionario in bonis di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti e, di conseguenza, in assenza dell’intervento del Fondo di garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2008/94/CE.

Affitto d’azienda

L’affitto costituisce una delle modalità con le quali si può realizzare il trasferimento d’azienda.

Fonti giurisprudenziali hanno più volte ribadito che l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporta l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto.

In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, il Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita.

INPS, messaggio 14/06/2019, n. 2272

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/06/17/fondo-garanzia-tfr-opera-trasferimento-azienda

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