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Archivio newsFondo trasporto aereo: prestazioni integrative non sempre cumulabili
L’INPS, con la circolare n. 89 del 2019, fornisce nuove indicazioni riguardo la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. In particolare, l’Istituto affronta il tema della compatibilità delle prestazioni integrative, sia della misura che della durata, delle indennità di ASpI/NASpI e di mobilità ordinaria con il trattamento di maternità e la cumulabilità di tali trattamenti nei casi di rioccupazione del lavoratore o avvio di una nuova attività autonoma o parasubordinata.
Con la circolare n. 89 del 17 giugno 2019, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi utili riguardanti l’accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.
Il termine per la presentazione della domanda di accesso alle prestazioni integrative della misura della mobilità è pari a 60 giorni dalla data di licenziamento.
La lavoratrice che entra in maternità durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e della connessa prestazione integrativa del Fondo ha diritto all’indennità di maternità. Conseguentemente la percezione dell’indennità di disoccupazione viene sospesa fino al termine della maternità obbligatoria. Il trattamento di maternità non può essere riconosciuto alla lavoratrice che abbia terminato il periodo di ASpI/NASpI e stia percependo la prestazione integrativa di durata ASpI/NASpI.
Anche nel caso in cui l’astensione obbligatoria per maternità intervenga durante la fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, l’indennità di maternità sostituisce sia quella di mobilità che la prestazione integrativa della misura. Al termine dello stato di astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto all’indennità di mobilità ordinaria e alla connessa prestazione integrativa della misura per il periodo residuo, fino al raggiungimento del limite naturale fissato dalla norma. Al contrario, nell’ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria per maternità intervenga durante il periodo di fruizione dell’indennità integrativa di durata della mobilità ordinaria, alla lavoratrice, non potendo essere riconosciuto il trattamento di maternità, continua ad essere corrisposta la prestazione integrativa di durata.
La sospensione della prestazione di ASpI/NASpI comporta la sospensione, per il medesimo periodo, anche di quella integrativa del Fondo. Al termine del periodo di sospensione, entrambe le prestazioni saranno nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui sono state sospese.
La decadenza della prestazione di ASpI/NASpI determina la decadenza della prestazione integrativa del Fondo.
Tuttavia, va tenuto presente che, in tutti i casi di rioccupazione, con un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, che dia luogo ad una cumulabilità parziale del relativo reddito col trattamento ASpI/NASpI, la prestazione integrativa del Fondo continua ad essere erogata.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa, qualora si configuri una cumulabilità parziale del relativo reddito con l’indennità di mobilità, da circoscrivere ai casi di svolgimento di un’attività con remunerazione pari a 4.800 euro nell’anno solare in caso di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative, la prestazione integrativa del Fondo continua ad essere erogata.
L’attività di lavoro autonomo o parasubordinata è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino non siano superiori a 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
La cumulabilità può sussistere solo nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito in misura pari o inferiore alla c.d. retribuzione lorda di riferimento, ossia la retribuzione sulla cui base è calcolata l’indennità integrativa. In caso di superamento di tale limite, la misura del trattamento integrativo di durata è ridotta fino a che la somma con il reddito da attività lavorativa non eguagli la retribuzione lorda di riferimento.
Qualora durante il periodo di percezione della prestazione integrativa didurata della NASpI il lavoratore disoccupato venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e percepisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (che per il lavoro dipendente è pari a 8.000 euro), la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto nel periodo di percezione della prestazione integrativa di durata della ASpI/NASpI, con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato e percepisca un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della prestazione integrativa.
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessi involontariamente da uno dei detti rapporti e percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la prestazione integrativa di durata, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. L’importo della prestazione è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
INPS, circolare 17/06/2019, n. 89