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Archivio newsGestione del contante: al via le nuove regole di Bankitalia
Approda in Gazzetta Ufficiale il provvedimento 5 giugno 2019 della Banca d'Italia che contiene disposizioni per la gestione del contante da parte degli istituti di credito e di altri operatori professionali. Tali attività, si stabilisce nel provvedimento, sono dirette a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante controlli di autenticità e di idoneità. Vengono definite anche le procedure che i gestori devono adottare nelle differenti fasi del processo di trattamento del contante. In caso di inosservanza delle norme, la Banca d’Italia applica una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
Il provvedimento 5 giugno 2019 della Banca d’Italia recante le “disposizioni per l’attività di gestione del contante” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2019.
Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
- il controllo di autenticità, ossia l’individuazione di quelle sospette di falsità, con l’accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza;
- il controllo di idoneità, ossia la verifica di quelle banconote che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l’alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante.
Le banconote possono essere reimmesse in circolazione tramite dispositivi automatici di prelievo del contante solo se hanno superato i controlli di autenticità e idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi.
Per avviare l’attività di trattamento delle banconote in euro, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. devono iscriversi nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia.
Gli altri soggetti che intendono esercitare l’attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d’Italia.
Tutti i gestori del contante devono comunque comunicare alla Banca d’Italia:
- il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante, che ha il compito di corrispondere alle richieste di dati, informazioni e documentazione da parte della Banca d’Italia;
- le variazioni delle informazioni in precedenza fornite;
- la cessazione dell’esercizio dell’attività di gestione del contante.
Tutte le comunicazioni alla Banca d’Italia devono essere inoltrate via PEC al Servizio Gestione circolazione monetaria.
L’attività di trattamento del contante deve essere svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme di riferimento e al presidio dei rischi specifici del ricircolo e, più in generale, dei rischi operativi legati all’attività di trattamento del contante.
La Banca d'Italia verifica l’adozione dei requisiti organizzativi richiesti secondo il principio di proporzionalità, graduato sulla base della dimensione e della complessità dell’operatività svolta dal gestore.
Il provvedimento stabilisce che in caso di inosservanza alle norme, la Banca d’Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000.
La disciplina sanzionatoria risponde all’esigenza di assicurare che lo svolgimento dell’attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l’attività di controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote.
Può essere attuato il principio del contraddittorio con la presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un’audizione. Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l’attività di vigilanza attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.
I gestori del contante devono inviare alla Banca d’Italia informazioni periodiche che saranno utilizzate allo scopo di monitorare l’attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia può pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.
Il provvedimento entra in vigore il 30 giugno 2019.
Banca d’Italia, provvedimento 05/06/2019 (G.U. n. 139 del 15/06/2019)