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Sblocca cantieri: in GU le misure dare più slancio agli appalti

La legge di conversione del decreto Sblocca cantieri approda in Gazzetta Ufficiale. Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici, appalto integrato, manutenzione ordinaria e straordinaria su progetto definitivo, istituzione della Società pubblica Italia Infrastrutture e una nuova classificazione degli interventi in zona sismica sono tra le principali novità introdotte al fine di favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti. Quali le altre misure?

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17/6/2019 la legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Obiettivo del decreto legge è quello di favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti.

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Uno sguardo particolare è stato volto alla disciplina dei contratti pubblici, attraverso la modifica del relativo Codice, ma anche alla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche.

In entrambi i casi l'ottica è stato lo snellimento degli iter tecnico-amministrativo.

Tra le novità previste, in tema di contratti pubblici:

- per gli anni 2019 e 2020 è stato stabilito che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati, con eccezioni, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

- per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

- nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 preventivi per i lavori;

- nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

- per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;

- per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.

- è necessario il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro.

Altra novità la scadenza dei documenti da presentare ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione, che è stata portata a 6 mesi dalla data del rilascio.

Al fine prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, può essere nominato un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere, mentre per garantire la cantierizzazione celere delle opere pubbliche arriva dal primo settembre 2019 la società “Italia Infrastrutture” con capitale sociale di 10 milioni di euro.

In merito alle opere strutturali nelle zone sismiche, è stabilito l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Per i piccoli Comuni, con popolazione fino a 20mila abitanti, i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, potranno essere eseguiti entro il 10 luglio 2019 e saranno finanziati con 400 milioni di euro dalla legge di Bilancio 2019.

Di conseguenza, slitta dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la revoca del finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il termine per l’avvio dei lavori nel Comuni beneficiari della riassegnazione delle risorse.

Legge 14/06/2019, n. 55 (G.U. n. 140 del 17/6/2019)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/06/18/sblocca-cantieri-gu-misure-dare-slancio-appalti

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