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Tracciabilità dei rifiuti: ultime ore per l’invio del MUD 2019

Scade il 22 giugno 2019 il termine per la presentazione del nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale – MUD alle Camere di Commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2018 e per la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuate nello stesso periodo. I soggetti obbligati sono le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi. Se il MUD non viene presentato, o è presentato in modo incompleto o con errori, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.

Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) deve essere inviato, entro il 22 giugno 2019, alle Camere di Commercio, da parte di enti e imprese, in relazione ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2018 e per la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) effettuate nello stesso periodo.

A regime, il modello deve essere presentato il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente ma. Per il 2019, a seguito della pubblicazione del DPCM 24 dicembre 2018, il termine per la scadenza è invece slittato al 22 giugno.

Il MUD va presentato per ogni unità locale tenendo conto di alcune precisazioni:

- per le imprese che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede legale;

- per la bonifica di siti contaminati, il MUD va presentato con riferimento al sito oggetto dell’intervento.

I soggetti obbligati sono i produttori di rifiuti così individuati:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Sono escluse dalla presentazione del modello:

- le imprese agricole previste dall’articolo 2135 del Codice civile;

- gli esercenti attività che ricadono nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing);

- i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di un ente o di un’impresa.

Infine, se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio, limitatamente alla quantità conferita.

Il MUD si compone di sei comunicazioni: rifiuti; veicoli fuori uso; imballaggi; rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttoridi apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).

Il modello deve essere presentato esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it per quando riguarda le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione rifiuti;

- Comunicazione veicoli fuori uso;

- Comunicazione imballaggi, sia sezione consorzi che sezione gestori rifiuti di imballaggio;

- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;

- disporre di una firma digitale.

E’ previsto inoltre che:

- la Comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione può essere presentata in via telematica tramite il portale www.mudcomuni.it;

- la Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente tramite il sito www.registroaee.it.

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il MUD tramite la Comunicazione rifiuti semplificata.

In tal caso la comunicazione deve essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it. Il modello sarà redatto accedendo usando le proprie credenziali al portale mudsemplificato.ecocerved.it.

E’ previsto il pagamento dei diritti di segreteria che ammontano a 10 euro per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con l'Istituto di pagamento InfoCamere. (pagamenti.ecocerved.it).

Per la trasmissione della Comunicazione rifiuti semplificata i diritti di segreteria ammontano 15 euro per ogni unità locale dichiarante e devono essere versati, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (l. n. 70/1994)". E’ consigliato di consultare il sito delle singole Camere di commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni relative alle modalità di pagamento.

Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.

Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione da pagare va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003).

La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza (21 agosto 2019).

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/ambiente/quotidiano/2019/06/22/tracciabilita-rifiuti-ultime-ore-invio-mud-2019

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