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Archivio newsTrasferta/distacco UE: domanda online per il certificato di legislazione applicabile
L’INPS, per agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del “certificato di legislazione applicabile” (o documento portatile A1), ha realizzato una nuova procedura che ne consente la richiesta online e l’emissione in formato digitale e che diventerà l’unico canale attivabile dal 1° settembre 2019. Il modello A1 serve per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione UE, come nelle ipotesi di trasferta o distacco. L’Istituto, con la circolare n. 89 del 2019 illustra le nuove modalità di presentazione delle domande.
L'INPS ha emanato la circolare n. 85 dell'11 giugno 2019, con la quale informa che, al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1, è stata realizzata una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione.
In particolare, l'INPS, con la circolare 85/2019, illustra le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).
Il Modello A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.
La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del Modello A1 da parte del datore di lavoro o del suo intermediario previdenziale (ai sensi dell’articolo 1, della legge 12/1979), per le seguenti tipologie di richiesta:
1) Lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
2) Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
3) Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).
In particolare, per quanto riguarda il punto 2), si tratta di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in Italia per conto di un datore di lavoro con sede in Italia e che è da questi distaccato in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per svolgervi un lavoro per suo conto. In questo caso, il lavoratore rimane soggetto alla legislazione italiana a condizione che la durata di tale lavoro non superi i 24 mesi.
N.B. Si ricorda che in ambito europeo i termini distacco e trasferta sono considerati sinonimi e quindi anche la trasferta effettuata presso un altro Stato membro dell’Unione Europea deve prevedere obbligatoriamente il previo rilascio del Modello A1. |
Risultano escluse, dalla presentazione attraverso il canale telematico, le seguenti richieste di Modello A1.
· Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
· Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
· Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
· Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
· Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
· Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
· Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);
· Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):
a. accordo in deroga generico;
b. accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
· Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004). Detta fattispecie è stata recentemente introdotta dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha ritenuto opportuno modificare il documento portatile A1 al fine di consentire il rilascio delle certificazioni anche per tali situazioni. In questi casi, presupposto per l’emissione della certificazione A1 è la sussistenza di una situazione transfrontaliera nella quale la persona, al di fuori della fattispecie di distacco o di esercizio di attività di lavoro in più Stati, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell’Unione europea. In particolare, la fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui un lavoratore frontaliero svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (ad esempio, Italia) e risieda in un altro Stato comunitario (ad esempio, Austria).
Per le suddette tipologie, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, si dovrà continuare a procedere con le consuete modalità finora utilizzate.
In quali Stati è obbligatorio
La normativa comunitaria si applica ai seguenti Stati:
· agli Stati membri dell’Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
· agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;
· alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.
Decorrenza della presentazione telematica
L’INPS ha previsto un periodo transitorio, sino al 31 agosto 2019, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità già in uso che tramite il nuovo canale telematico.
A decorrere dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del Modello A1, dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica.
L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso:
1) dal sito internet www.inps.it, il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale (ai sensi dell’articolo 1, della legge 12/1979), una volta effettuata l’autenticazione, deve accedere al servizio attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” presente nella sezione “Tutti i servizi”,
2) andare all’ultimo servizio presente: “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE),
3) nella pagina “Distacchi” verrà richiesto l’inserimento della matricola INPS del datore di lavoro.
4) all’inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, la procedura propone la home page del modulo “Distacchi”, all’interno della quale l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate le richieste di certificazione A1,
5) selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte,
L’INPS ha predisposto un manuale utente, presente nel modulo “Distacchi” del servizio web, ove sono riportate in dettaglio le funzionalità dell’applicativo.
Per tutte le domande approvate, che si trovano nello stato "Accolta", verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore in formato PDF, che sarà firmato digitalmente. Una copia del documento portatile A1 verrà poi trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.
L’INPS, inoltre, avvisa il richiedente dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms, rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda.
Qualora su richiesta dell’Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà comunque disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza