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Incentivi all’occupazione: sgravi contributivi per le imprese che finanziano le scuole

Il decreto Crescita ha introdotto un nuovo sgravio contributivo a favore delle imprese che donano 10.000 euro all’anno alle istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e, a conclusione del ciclo scolastico, assumono, con contratti a tempo indeterminato i giovani diplomati. L'incentivo consiste nella riduzione dei contributi previdenziali da versare a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL e per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione. E’ riconosciuto, infine, dal 2021 ai titolari di reddito d’impresa (sono quindi esclusi gli studi professionali) e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Gli incentivi per favorire l’occupazione dei giovani studenti sono all’attenzione dei Governi già da diversi anni. Da ultimo anche il Governo attuale che, con il decreto Crescita, ha introdotto un nuovo sgravio contributivo annuale a favore delle imprese che assumeranno giovani diplomati.

Come si evince dal Dossier che accompagna il DDL di conversione del decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019), per il triennio 2016-2018 la legge di Stabilità 2016 (legge n. 107/2015, come modificata dalla legge n. 208/2015), all’art. 1, comma 145-150, aveva introdotto, per migliorare l’occupabilità degli studenti, un credito d'imposta (c.d. school bonus) pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018, da parte di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa che effettuassero erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per il sostegno a interventi che migliorassero l'occupabilità degli studenti nonché per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti.

Il credito d'imposta era riconosciuto a condizione che le somme fossero versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite con D.I. 8 aprile 2016.

Le somme erano, poi, riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie ed una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte ogni anno sul fondo era assegnata alle istituzioni scolastiche che risultavano destinatarie delle erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il citato Decreto Interministeriale.

Successivamente, in deroga a tali previsioni, l’art. 1, comma 620, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) aveva disposto che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie andavano effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili. Le scuole paritarie beneficiarie, dal canto loro, dovevano comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dovevano versarne il 10% al fondo perequativo.

Attualmente, per quanto concerne gli incentivi vigenti volti a favorire l’entrata nel mondo del lavoro di giovani neo diplomati, è in vigore l’art. 1, comma 108, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) il quale ha introdotto un esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste);

- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Previsti l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, il requisito anagrafico di 30 anni non compiuti per il 2019 ed il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile.  

N.B. Per l’incentivo in questione (reso operativo, per il 2018, dalla circolare INPS n. 40/2018) manca la circolare INPS applicativa relativa all’anno 2019.

Consulta il dossier Bonus assunzioni 2019

Nel decreto Crescita, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi è stato introdotto, in fase di conversione in legge, l’articolo 49-bis, finalizzato a rafforzare l’apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro ed a facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

A tal fine viene riconosciuto, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che disporranno erogazioni liberali, nell’arco di un anno, non inferiore a 10mila euro – che dovranno essere effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili - per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale se assumeranno a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

L’incentivo, riconosciuto ai titolari di reddito di impresa (sono quindi esclusi gli studi professionali), consisterà in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione non cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

In base al comma 6 del citato articolo 49-bis, potranno beneficiare delle erogazioni liberali le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione che, in base all’art. 1 della L. 62/2000, include le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali a patto che pubblichino - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - nel proprio sito internet istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare e quelle in corso di realizzazione.

Le tipologie di interventi ammessi da finanziare con le erogazioni liberali potranno riguardare:

· laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;

· laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie;

· ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

· attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

Si evidenzia, infine che per il beneficio contributivo in questione è autorizzata una spesa pari a 3 mln di euro per il 2021 e a 6 mln di euro annui dal 2022.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/27/incentivi-occupazione-sgravi-contributivi-imprese-finanziano-scuole

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