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Archivio newsQuattordicesima pensionati: limiti e importi per il 2019
Con il messaggio n. 2403 del 27 giugno 2019, l’INPS ha definito tempi, importi e modalità di erogazione della c.d. quattordicesima ai pensionati con riferimento all’anno corrente. Nel contempo l’Istituto ricorda i quali sono i redditi da considerare per la verifica dei limiti reddituali e l’importo da corrispondere.
Nel mese di luglio 2019 sarà erogata la somma aggiuntiva, spettante a titolo di quattordicesima, ai pensionati. Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio n. 2403 del 2019. Il pagamento sarà effettuato contestualmente alla mensilità di pensione di luglio.
La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2019 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2019 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2019.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto.
INPS, messaggio 27/06/2019, n. 2403