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Archivio newsFondo pensione lavoratori spettacolo: diritti e oneri nel settore pubblico
L’INPS, nella circolare n. 98 del 2019, provvede ad una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi derivanti dai rapporti di lavoro instaurati da enti pubblici di cui al D.Lgs n. 165/2001 con soggetti appartenenti alle categorie professionali da iscrivere ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e si forniscono indicazioni per la classificazione previdenziale di detti enti.
Nella circolare n. 98 del 28 giugno 2019, l’INPS esamina e riepiloga la disciplina contributiva del rapporto di lavoro tra gli enti pubblici e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali da iscrivere ai fini IVS al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’obbligo assicurativo presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) insorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative analiticamente riportate nel testo di legge che regola l’assicurazione IVS dello spettacolo a prescindere dalla categoria economica cui appartiene il datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è riconosciuto l’esonero dall’obbligo contributivo relativo alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, diversamente da quanto previsto per la generalità delle imprese dello spettacolo.
I lavoratori autonomi dello spettacolo beneficiano, invece, della tutela assicurativa della malattia e della maternità, con conseguente obbligo contributivo a carico sia del datore di lavoro privato che pubblico.
Secondo la disciplina che regola l’assicurazione contro la disoccupazione NaSPI, in considerazione della natura giuridica pubblica del datore di lavoro, la tutela assicurativa opera unicamente in favore del personale dipendente a tempo determinato.
La disciplina relativa al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato; ne consegue l’esclusione dal relativo obbligo contributivo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Unica eccezione è costituita dai rapporti di lavoro subordinato sottoscritti da amministrazioni pubbliche nei casi in cui ricorrano i presupposti giuridici per l’iscrizione ai fondi dei trattamenti di previdenza della Gestione pubblica (Enpas e Inadel) o il diritto a specifici trattamenti di previdenza dei dipendenti pubblici erogati direttamente dal datore di lavoro.
INPS, circolare 28/06/2019, n. 98