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Archivio newsScontrino elettronico: dai Consulenti del Lavoro l’analisi delle novità
Nella circolare n. 12 del 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la disciplina dello scontrino elettronico già in vigore per i soggetti che hanno un volume d’affari annuo superiore ai 400 mila euro e che esercitano l’attività di commercio al minuto e attività assimilate o di somministrazione. L’obbligo sarà esteso alla generalità delle partite IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Qual è l’impatto della novità per imprese e consumatori secondo i Consulenti del lavoro?
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene, con la circolare n. 12 del 1° luglio 2019, per quanto riguarda lo scontrino elettronico e le eventuali ripercussioni pratiche su esercenti e consumatori.
Lo scontrino non fiscale attesta comunque gli acquisti effettuati e, legalmente, ha la stessa efficacia del vecchio scontrino ai fini commerciali, ad esempio per l’esercizio dei diritti di garanzia o l’attivazione delle clausole contrattuali e la deduzione delle spese dalla propria dichiarazione dei redditi.
La novità si applica da subito agli esercizi che hanno un volume d’affari annuo superiore ai 400 mila euro ed esercitano l’attività di commercio al minuto e attività assimilate, tra le quali quelle di somministrazione di alimenti e bevande, e che non sono tenute all’emissione della fattura elettronica, se non richiesta esplicitamente dal cliente.
Per gli anni 2019 e 2020, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta:
- pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro, per l’acquisto di un nuovo misuratore fiscale digitale;
- di 50 euro per l’adattamento del “vecchio” registratore di cassa.
La legge prevede che sono esonerate dallo scontrino fiscale elettronico le categorie già escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (art. 2 del Dpr 696/96), tra cui:
- tabaccai;
- venditori di carburanti;
- giornalai;
- produttori agricoli in regime di esenzione;
- distributori automatici e apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico;
- le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie.
Gli esercenti obbligati continueranno ad emettere un documento commerciale non sarà valido ai fini fiscali, che resterà memorizzato da appositi registratori di cassa, al fine di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Tale strumento sarà utile anche agli organi di verifica al fine di accertare violazioni in materia tributaria.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto una moratoria di sei mesi sulle sanzioni previste a carico di chi non si adegua all’invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica e un servizio web per memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati senza avvalersi dei registratori ad hoc.
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 01/07/2019, n. 12