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Antiriciclaggio, comunicazioni oggettive: nuovi adempimenti per banche e intermediari

L’Ufficio per l’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha un nuovo strumento per contrastare il riciclaggio. Con un comunicato stampa, l’UIF ha reso note le modalità di invio da parte di banche e di intermediari delle comunicazioni oggettive, relative alle operazioni in contanti superiori ai 10.000 euro, anche frazionate nell’arco di un mese solare. Le comunicazioni dovranno indicare, in modo dettagliato, le operazioni effettuate, compreso il luogo, il tipo di rapporto e le generalità dei soggetti coinvolti. L’UIF potrà, sulla base di tali informazioni, individuare schemi di comportamento tipici ed eventuali anomalie. Quali sono i dati da indicare?

L’UIF ha reso note, con comunicato stampa, le modalità operative per trasmettere alla stessa le comunicazioni oggettive ai fini antiriciclaggio, ovvero le comunicazioni mensili obbligatorie relative alle operazioni in contanti effettuate da parte di un singolo soggetto che superino complessivamente i 10.000 euro, anche frazionate.

Le comunicazioni dovranno contenere separatamente i dati relativi alle operazioni che sommate superano l’importo soglia ed i dati identificativi del soggetto o dei soggetti coinvolti nelle operazioni.

I soggetti obbligati all’invio delle comunicazioni sono le banche, Poste Italiane Spa, gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le succursali italiane di intermediari con sede all’estero, gli intermediari con sede in una Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale con l’Italia.

Il primo invio deve avvenire a partire dal 1° settembre ed entro il 15 settembre 2019 e sarà relativo all’operatività dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, per ognuno dei quali sarà necessaria una comunicazione separata. Chi nel corso del mese di riferimento non abbia effettuato nessuna operazione rilevante invia comunque una comunicazione negativa.

Tra i soggetti obbligati, solo coloro che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente per importi inferiori ai 1000 euro sono esentati dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile se richiedono apposito esonero.

Le comunicazioni oggettive rientrano nel più ampio controllo dell’UIF finalizzato al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e si aggiungono agli altri strumenti già a disposizione di quest’ultimo per individuare situazioni potenzialmente sospette e identificare schemi di comportamento.

Di seguito si approfondiscono le segnalazioni oggettive, qual è la natura e la tipologia delle operazioni da segnalare, nonché quali sono le condizioni per la segnalazione. Quali dati vengono inviati nell’ambito della segnalazione?

Le operazioni in contante presentano un elevato rischio di riciclaggio. L’utilizzo del denaro contante è quello che più di altri si presta ad operazioni “opache”, in quanto caratterizzate da anonimato negli scambi e non tracciabilità e infatti le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati vedono come prima fonte di anomalia proprio le operazioni che coinvolgono l’utilizzo del contante.

La raccolta su base periodica di dati e informazioni relative a tale operatività, oltre a stringere ancor di più le maglie del controllo in funzione antiriciclaggio, permetteranno all’UIF di utilizzare le informazioni raccolte per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni e tipologie ricorrenti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Inoltre, l’aggregazione e l’accentramento dei dati presso l’UIF permette di avere un quadro di insieme dell’operatività complessiva di ogni singolo soggetto, utile per rilevare schemi anomali di comportamento non desumibili invece dall’analisi dei dati da parte del singolo intermediario.

A partire dal 15 settembre, secondo le Istruzioni emanate dall’UIF, i destinatari del provvedimento invieranno con cadenza mensile una comunicazione con i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a cui la comunicazione si riferisce, sia su rapporti continuativi (conti correnti o simili), sia tramite operazioni occasionali (versamenti, prelievi, bonifici per contanti).

Ai fini del calcolo vanno sommate le operazioni superiori ai 1000 euro effettuate dal medesimo soggetto (regola il codice fiscale), sia in qualità di cliente sia di mero esecutore dell’operazione, nel mese solare di riferimento.

Eventuali operazioni di segno contrario effettuate dallo stesso cliente o esecutore non vanno compensate ma vanno sommate.

Pertanto, a titolo di esempio, se sono effettuati versamenti in contanti e prelievi in contanti da parte dello stesso soggetto e la somma di versamenti e prelievi è superiore alla soglia, le operazioni vanno segnalate.

La comunicazione oggettiva non comporta necessariamente l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS), che per essere avviata necessita di ulteriori elementi di sospetto oltre alla mera circostanza dell’utilizzo del contante.

La comunicazione oggettiva esclude anzi l’obbligo di segnalazione quando l’operazione non presenti collegamenti con altre di diversa tipologia che messe insieme configurino un’operatività sospetta e se non è effettuata da clienti ad elevato rischio di riciclaggio.

I soggetti obbligati disporranno un file in formato XML per ogni operazione che contribuisce al superamento della soglia, con due differenti report, uno relativo all’operazione, uno relativo al soggetto collegato all’operazione stessa.

Nel primo report, relativo all’operazione, sono inseriti i seguenti dati:

1. dati relativi all’operazione:

a. identificativo dell’operazione;

b. data di esecuzione dell’operazione;

c. causale analitica;

d. segno (dare o avere);

e. codice valuta;

f. importo in euro;

g. importo in euro della parte in contanti;

2. luogo dell’operazione:

a. punto operativo in cui è effettuata l’operazione;

b. Abi e Cab della filiale (nel caso di banche o Poste Italiane);

c. Comune della filiale;

3. dati del rapporto collegato all’operazione:

a. tipo di rapporto movimentato;

b. numero identificativo del rapporto movimentato;

c Abi e Cab della filiale radicataria del rapporto;

Nel secondo report, relativo al soggetto, sono contenuti tutti i dati identificativi del soggetto o dei soggetti coinvolti. Nello specifico, oltre all’esecutore dell’operazione andranno indicati tutti i cointestatari del rapporto da cui parte l’operazione, i dati dell’eventuale esecutore, la controparte dei bonifici in contanti, eventuali titolari effettivi e nel caso di società, il suo legale rappresentante.

Per ogni soggetto coinvolto nell’operazione sarà inoltrato un report separato contenente, tra gli altri, i seguenti dati:

a. nome e cognome (o denominazione se trattasi di persona giuridica);

b. codice fiscale;

c. data di nascita;

d. comune di nascita;

e. comune di residenza (o sede legale);

f. l’indicazione di Persona Politicamente Esposta (PEP);

La prima comunicazione dovrà pervenire all’UIF entro il 15 settembre 2019. Da quella data l’invio avrà cadenza mensile e la finestra per l’invio va dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Nel caso di integrazione o rettifiche di precedenti comunicazioni i destinatari devono procedere senza indugio ad una comunicazione sostitutiva.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2019/07/03/antiriciclaggio-comunicazioni-oggettive-adempimenti-banche-intermediari

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