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Servizi bancari e finanziari: le nuove disposizioni sulla trasparenza

Dal 1° gennaio 2020 dovranno essere applicate le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti così come modificate dal provvedimento 18 giugno 2019 della Banca d’Italia in attuazione della direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il provvedimento 18 giugno 2019 della Banca d’Italia recante “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.

L'intervento dà attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di conti di pagamento offerti a/o sottoscritti da consumatori.

Di seguito si indicano sinteticamente le principali modifiche.

In particolare il provvedimento dispone che gli intermediari mettano a disposizione dei clienti “fogli informativi” contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. Deve essere assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati.

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi devono riportare, oltre alle informazioni sull’intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.

Il soggetto che procede all’offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile e prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un’offerta, il foglio informativo e, se è prevista, una Guida, nonché, in caso di conti di pagamento, il Documento informativo sulle spese.

Ai contratti deve essere unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo sulle spese dei conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori deve riportare un "Indicatore dei Costi Complessivi" (ICC).

Gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un “conto di base” che deve includere, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni e servizi nonché le relative scritturazioni contabili.

Il provvedimento dispone, come condizione generale, che nei contratti di durata, gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

E’ previsto comunque che in qualsiasi momento del rapporto, il cliente possa ottenere dall’intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Le modifiche apportate dal provvedimento saranno applicate dal 1° gennaio 2020.

Banca d’Italia, provvedimento 18/06/2019 (G.U. 05/07/2019 n. 156)

Banca d’Italia, provvedimento 18/06/2019, allegato (G.U. 05/07/2019 n. 156)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2019/07/06/servizi-bancari-finanziari-nuove-disposizioni-trasparenza

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