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Archivio newsReddito di cittadinanza: chiarimenti sui requisiti per l’accesso al beneficio
Nella circolare n. 100 del 2019, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardo le modifiche apportate alla disciplina del reddito e della pensione di cittadinanza dal decreto legge n. 4/2019, a seguito della conversione in legge. Le principali novità riguardano i requisiti per l’accesso al beneficio, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari, ai nuclei familiari residenti in immobili locati e ai soggetti sottoposti a misure cautelari personali.
L’INPS, con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019 illustra le modifiche che sono state apportate alla disciplina del reddito e della pensione di cittadinanza dal D.L. n. 4/2019 in materia di istruzioni per la trasmissione delle istanze e requisiti di spettanza del sussidio.
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In particolare, è stato previsto che:
- il beneficio è precluso a chi è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale;
- nel caso di nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “ISEE minori”;
- il requisito del patrimonio immobiliare va verificato includendo gli immobili all’estero;
- per il patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- la pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.
A seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 26/2019, è venuta meno inoltre l’esclusione dal Rdc, prevista dal decreto legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Sono esclusi dall’obbligo di rendere la DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:
- percettori di Rdc, titolari di pensione diretta;
- beneficiari della pensione di cittadinanza;
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.
Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti e i lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale e per coloro che frequentano corsi di formazione.
I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
Nel caso in cui la separazione o il divorzio siano avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
I componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione.
Con la conversione in legge del decreto n. 4/2019 resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il Rdc.
Il valore del reddito familiare deve essere assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Il reddito di cittadinanza si compone delle seguenti due quote:
a) una componente, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro. In caso di pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.
Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, l’importo massimo del beneficio spettante va calcolato nel rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 4/2019. Tale limite risulta rilevante nel caso in cui il reddito familiare superi la soglia per accedere alla quota A, ma non la soglia per accedere al beneficio, nel caso in cui il nucleo risieda in una casa in locazione o abbia contratto un mutuo. In tale circostanza, ai nuclei beneficiari che vivono in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dell’importo massimo del beneficio previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge, seppure non spetti la quota A, può spettare la componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo, fino a concorrenza del valore di 9.360 euro moltiplicato per la soglia della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sono tenuti a produrre, in fase di istruttoria, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Da tale obbligo sono esclusi i cittadini di Stati:
a) non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) per cui siano in vigore convenzioni internazionali che dispongano diversamente;
c) non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
Al momento, l’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc: i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.
La trasmissione del modello per il tramite dei CAF, degli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’INPS.
INPS, circolare 05/07/2019, n. 100