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Archivio newsPubblico impiego - Comparto Dirigenti Istruzione e ricerca: CCNL 2016-2018
Per il comparto Istruzione e ricerca del Pubblico Impiego, Aran con Flc Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Anp, Dirigenti scuola, Snals Confsal con Cgil, Cisl, Uil, Cida, Codirp e Confsal hanno siglato l’8 luglio 2019 il CCNL dedicato al personale dirigente. decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.
In data 8 luglio 2019 l’Aran con Flc Cgil, Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Anp, Dirigenti scuola, Snals Confsal con Cgil, Cisl, Uil, Cida, Codirp e Confsal hanno siglato il CCNL per il personale dirigente del comparto Istruzione e ricerca, che decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2018.
Si riporta una sintesi degli istituti di immediato interesse operativo.
Il CCNL si applica al personale dirigente dalle Amministrazioni del comparto di cui all’art. 7 del CCNQ 13 luglio 2016: Istruzione e ricerca.
Nello specifico:
- Istituzioni scolastiche ed educative destinatarie della preesistente Area V;
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatarie della preesistente Area V;
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie destinatarie della preesistente Area VII;
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, compresa ASI e ISIN, destinatarie della preesistente Area VII.
Per quanto non previsto dal CCNL in oggetto, si continuano ad applicare i precedenti cc.cc.nn.l. Area V e VII.
Sono pertanto rideterminati i minimi tabellari riguardanti:
- i Dirigenti I fascia Enti di ricerca ed Asi;
- i Dirigenti scolastici e Afam
- i Dirigenti Università e aziende ospedaliero-universitarie e dirigenti II fascia Enti di ricerca ed Asi
Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità nonché gli eventuali assegni ad personam, nella misura in godimento.
Le retribuzioni hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 2016-2018.
Agli effetti del t.f.r., dell’indennità di buonuscita e di anzianità, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
La retribuzione di risultato è attribuita, a seguito di valutazione positiva dei risultati, con i criteri di valutazione e negli importi stabiliti dalla contrattazione integrativa.
Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151/2001 con le seguenti integrazioni.
Durante il congedo per maternità/paternità spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti valutabile a tal fine.
Durante il congedo parentale per i primi 30 giorni di assenza (compresi anche eventuali giorni festivi) spetta l’intera retribuzione fissa, i giorni sono computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
Successivamente al congedo per maternità/paternità e fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno (*), computati complessivamente per entrambi i genitori.
Sintesi dell’accordo
CCNL 08/07/2019