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Archivio newsAziende sequestrate o confiscate: integrazione salariale per i lavoratori dipendenti
L’INPS, pubblicando il messaggio n. 2679 del 2019, interviene riguardo il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’Istituto specifica quali sono i lavoratori esclusi dalla tutela e le modalità di trasmissione dell’istanza ed erogazione del sussidio.
Nel messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019, l’INPS fornisce indicazioni in merito all’erogazione e alla gestione del trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsto in favore dei lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per cui è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.
Il trattamento di sostegno al reddito può essere concesso quando le aziende non possono ricorrere alle misure previste dal Jobs Act a causa del superamento dei limiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla relativa disciplina o per difetto delle condizioni di applicabilità dalla stessa, inclusi i dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, purché il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.
La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concessa per la durata massima di 12 mesi nel triennio 2018-2020, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Restano esclusi i seguenti soggetti:
- lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
- proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
- lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
L’erogazione del trattamento viene effettuata dall’INPS esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.
INPS, messaggio 12/07/2019, n. 2679