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Archivio newsLavoratore autonomo: nel calcolo della pensione vale il principio di “neutralizzazione”
Il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l’accesso al trattamento pensionistico. La Corte Costituzionale dichiara che anche per il lavoratore autonomo, applicando il principio di “neutralizzazione”, non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall’interessato durante il periodo della “finestra”, una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito.
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, dubita della legittimità costituzionale, della normativa che stabilisce che il trattamento pensionistico sia determinato facendo riferimento agli ultimi dieci anni, ovvero le 520 settimane, e agli ultimi quindici anni, ovvero le 780 settimane di redditi coperti da contribuzione che precedono la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché quella di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento.
Il giudizio riguarda la determinazione del trattamento pensionistico di anzianità di un lavoratore autonomo che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi il 30 novembre 2011, ma ha acquisito il diritto alla decorrenza della pensione diciotto mesi dopo, cioè dal 1° giugno 2013, per effetto della cosiddetta finestra mobile. Il giudice a quo ritiene irragionevole, e dunque contraria all’art. 3 Cost., una normativa in base alla quale il trattamento pensionistico determinabile alla data del conseguimento del requisito contributivo venga a essere ridotto, nonostante la maggiore contribuzione versata successivamente a tale data. L’irragionevolezza sarebbe tanto più evidente in quanto, se il lavoratore non avesse lavorato durante il periodo della “finestra”, si sarebbe visto liquidare un trattamento maggiore di quello attribuibile alla data di accesso al trattamento pensionistico, pur avendo versato una minore contribuzione.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 177/2019 del 12 luglio 2019, rileva che, la questione prospettata dal giudice rimettente è oramai superata dalla sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 173 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, «nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell’assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l’esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole». L’intervenuto riconoscimento dell’operatività del principio di “neutralizzazione” anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS ne consente dunque l’applicazione allo specifico caso in esame, così risolvendo i dubbi di legittimità prospettati dal rimettente.
In conformità inoltre all’indirizzo espresso dalla Corte di cassazione, il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l’accesso al trattamento pensionistico. Tuttavia, applicando il principio di “neutralizzazione”, non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall’interessato durante il periodo della “finestra”, una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito.
Da qui la dichiarazione di non fondatezza del questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Corte Costituzionale, sentenza 12/07/2019, n. 177/2019