News
Archivio newsReddito di cittadinanza: alle imprese conviene assumere i beneficiari dopo la formazione
Un incentivo di natura contributiva è previsto per le imprese private nel caso in cui sia un ente di formazione accreditato presso la Regione a collocare il beneficiario del reddito di cittadinanza presso la stessa azienda con un contratto a tempo indeterminato. L’ente deve avere precedentemente stipulato con i Centri per l’impiego un patto di formazione, con il quale viene garantito al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il bonus consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario.
L’incentivo previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 4/2019, non è l’unica agevolazione prevista per le aziende dal legislatore del reddito di cittadinanza.
Infatti, al comma 2, dello stesso articolo 8, è stato previsto un ulteriore incentivo, sempre di natura contributiva, qualora sia un ente di formazione a collocare il beneficiario di reddito di cittadinanza in una azienda privata, con un contratto a tempo indeterminato.
Vediamo tutte le caratteristiche di questo ulteriore incentivo.
Gli Enti di formazione accreditati presso le Regioni e i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (di cui all'articolo 118, della l. n. 388/2000) possono stipulare con i Centri per l’Impiego e con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2015 (es. Agenzie di Somministrazione), laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Queste le agevolazioni previste.
Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario del reddito di cittadinanza ottiene un contratto a tempo pieno e indeterminato, coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di azienda e lavoratore (no INAIL), con le seguenti specifiche:
- nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione,
- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili. Il periodo non potrà essere inferiore a 6 mensilità;
L'importo massimo del beneficio mensile non potrà eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore per le mensilità incentivate.
In caso di rinnovo (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019), l'esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità, per metà dell'importo del Rdc.
La restante metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’Ente di formazione che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale.
L’incentivo si presenta sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti, per i propri dipendenti, sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza.
Per fruire di detta agevolazione, l’azienda dovrà sottostare alle prescrizioni che il legislatore ha già evidenziato per la fruizione dell’incentivo previsto in caso di assunzione diretta, sempre con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (articolo 8, comma 1, del D.L. n. 4/2019) di un beneficiario di RdC.
Parliamo di rispetto dell’incremento occupazionale netto del numero di dipendenti (da effettuare mensilmente), della concessione dell’incentivo esclusivamente nei limiti del “de minimis”, del rispetto dei principi contenuti nell’articolo 31, del D.Lgs. n. 150/2015, del possesso del DURC e, in generale, dell’osservanza delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi (anche di secondo livello).
Anche per l’attivazione di questo incentivo, dobbiamo attendere l’emissione di una circolare INPS, con le modalità di avvio dell’incentivo e le specifiche con il relativo codice di autorizzazione, da inserire nell’Uniemens.
Una terza agevolazione è prevista in capo al comma 4, dello stesso articolo 8 del D.L. n. 4/2019.
Ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, è riconosciuto, in un'unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.
Per l’utilizzo di questa agevolazione, i possibili fruitori dovranno attendere un decreto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e con il Ministero dello Sviluppo economico, dovrà emanare con le specifiche riguardanti le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale.