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Archivio newsEsodo incentivato con riscatto diretto nel settore credito: oneri del datore di lavoro
E’ arrivata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la risposta all’istanza di interpello n. 5 del 2019, formulata dall’UNISIN, Unità sindacale FALCRI - SILCEA - SINFUB, in materia di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. Il dicastero riepiloga modalità e termini della procedura, specificando i tempi entro cui è necessario provvedere al versamento degli oneri contributivi.
Con l’interpello n. 5 dell’11 luglio 2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce il proprio parere riguardo la procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.
La legge di Bilancio 2017, infatti, ha previsto la possibilità di richiedere, per il triennio 2017-2019, l’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei dipendenti appartenenti al settore del credito ordinario e del credito cooperativo.
In questo caso, i Fondi di solidarietà attivi nel settore provvedono, nei confronti dei lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi sette anni, al versamento degli oneri correlati precedenti all’accesso ad essi.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai Fondi dai datori di lavoro.
Il riscatto a fini pensionistici è attivabile su richiesta dell’interessato e con onere a proprio carico, con riferimento a periodi scoperti da contribuzione, tramite presentazione di apposita domanda cui l’INPS da riscontro con una proposta che il richiedente può accettare o rifiutare.
La fattispecie in esame, con riferimento ai lavoratori del credito, non prevede alcun obbligo da parte dei datori di lavoro di esercitare la domanda di riscatto a beneficio dei propri dipendenti.
L’assegno straordinario viene erogato al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici per il pensionamento, a seguito di specifici accordi collettivi raggiunti tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali, volti a definire i termini e le modalità per la concreta attuazione della procedura di esodo. La risoluzione del rapporto deve avvenite entro il mese successivo al pagamento degli oneri di riscatto o di ricongiunzione e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2019.
Il datore di lavoro, una volta completata la procedura, deve effettuare il pagamento dei relativi oneri ai fini del riconoscimento dell’assegno straordinario in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, interpello 11/07/2019, n. 5