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Archivio newsTurismo: verso un rinnovo delle regole per fare impresa
La Camera ha dato il via libera al DDL che conferisce al Governo la delega per adottare uno o più decreti legislativi per revisionare e aggiornare il Codice del turismo. La materia, infatti, necessita di essere riordinata allineandosi al diritto UE con riferimento alle professioni turistiche, alla classificazione delle strutture alberghiere, alle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, nonchè all'attività dei lavoratori stagionali. I decreti legislativi dovranno sia semplificare gli oneri burocratici per agevolare la nascita di nuove imprese turistiche, sia regolare i “nuovi” tipi di turismo che si stanno affermando in questi ultimi anni e creare il brand “Turismo Accessibile Italia”.
Rimuovere gli ostacoli per fare impresa nel settore turistico e valorizzare i tanti settori emergenti (come ad esempio quello termale, che ha già reputazione, potenzialità e attrattività) grazie a una riforma dell’assetto normativo della materia del turismo. È proprio questa una delle finalità del DDL approvato dalla Camera dei Deputati , il 10 luglio 2019, con cui si propone di:
- conferire al Governo una delega legislativa per adottare uno o più decreti legislativi in tema di turismo, riconducibile alla competenza residuale delle regioni ai sensi della Costituzione;
- individuare, contestualmente, i relativi principi e criteri direttivi.
Questi ultimi sono elencati all’art. 1, comma 1 del DDL in esame.
In base ad essi, in particolare, i decreti delegati in materia dovranno organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, assicurando forme di integrazione e connessione tra i vari ambiti turistici, mediante la revisione e l'aggiornamento del Codice del turismo (D.Lgs. n. 79/2011) e, se necessario, prevedere nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti, anche in attuazione del Piano Strategico del Turismo 2017-2022.
Questi primi D.Lgs. potranno essere a loro volta seguiti, entro un anno dalla loro entrata in vigore, da uno o più Dlgs correttivi sempre nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi contenuti nel ddl. Il testo passa ora all’esame del Senato.
A titolo esemplificativo, il testo, come emendato in sede referente, riporta una lista e relativa descrizione di taluni di questi nuovi tipi di turismo:
1) il turismo sostenibile, incentrato sulla realizzazione di un'offerta in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dell'area in questione;
2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e permanenza improntata sulla cura della salute e la ricerca del benessere, che preveda trattamenti sanitari specifici e assistenza da parte di personale medico professionalmente qualificato;
3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, allevamento e produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolar modo DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
4) il turismo legato all'esercizio della pesca, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socioeconomico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e non;
5) il turismo nautico fondato su iniziative in favore del diportista a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica a mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e della promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche e sportive connesse alle attività nautiche;
6) il turismo esperienziale, incentrato su un'attività connessa allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica per la promozione e la valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità del territorio riconosciuti per l'alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione, attraverso la diretta esperienza;
7) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno che mira
ad intercettare le comunità di italiani residenti all'estero alla riscoperta delle proprie radici;
8) il turismo religioso, legato alla fede, che ha come obiettivo la visita ai luoghi di culto, la partecipazione a manifestazioni, nonché l'utilizzo di percorsi e luoghi di accoglienza aventi valenza religiosa;
9) turismo sportivo, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla presenza o sulla partecipazione ad una esperienza sportiva.
I decreti delegati, in base ai principi e criteri direttivi contenuti nel testo del ddl, dovranno tra l’altro:
- coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa UE, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa (sul punto, il recente D.Lgs. n. 62/2018, che ha modificato il D.Lgs. n. 79/2011, ha dato attuazione alla direttiva 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati);
- adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- indicare esplicitamente le norme da abrogare;
- prevedere, a carico della PA, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica (anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati potenziando, altresì, sia l'utilizzo del digitale per tutta la modulistica sia i portali web pubblici esistenti).
I decreti legislativi dovranno prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione di tutti gli oneri burocratici, la certezza dei tempi e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo.
Altresì, in base ai principi contenuti nella bozza di legge delega, dovranno essere definiti i criteri in base ai quali l'attività di “locazione breve” si presume svolta in forma imprenditoriale nonché promuovere progetti intermodali per la mobilità slow a fini turistici (ciclovie turistiche, cammini, servizi ferroviari turistici, ciclostazioni).
Altresì, la normativa nazionale in materia di turismo dovrà essere armonizzata con il diritto UE mediante:
1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo, anche con modalità telematiche, delle stesse;
2) la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo anche presenti gli standard qualitativi riconosciuti a livello UE e internazionale nonché tenendo conto delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto all'abusivismo di settore in un quadro di trasparenza dell'offerta e di tutela della concorrenza;
3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica (per favorirne la pianificazione e di una più completa identificazione della domanda);
4) l'individuazione degli strumenti più idonei finalizzati alla previsione di una tutela più favorevole per l'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo.
Il riordino della materia turistica dovrà anche prevedere la creazione di un nuovo sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti l'offerta turistica del territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità dall’UNESCO.
Dovrà anche essere sviluppato un modello di turismo accessibile, inteso come “sistema integrato di offerta in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche”.
A tal fine:
- la normativa turistica dovrà essere armonizzata con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006;
- dovranno essere riqualificata e valorizzate le strutture turistico-ricettive (anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani);
- dovranno essere promossi interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari.
Tutto ciò culminerà nella creazione di un brand “Turismo Accessibile Italia” e nella sua promozione a livello nazionale e internazionale, accompagnato dalla promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una “rete accessibile”, tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportive dilettantistiche.
Anche la scuola sarà interessata grazie a iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche con riferimento a quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Asl, alternanza scuola-lavoro).
Dovrà essere istituita, presso un’università pubblica, una “Scuola nazionale di alta formazione turistica” con la finalità di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane: a tal fine, si propone l’autorizzazione della spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvedendo mediante una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MiPAAFT.
Si dovrà anche provvedere alla formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche (anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici).