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Archivio newsOccupazione Sviluppo Sud: dai Consulenti del lavoro le istruzioni per la fruizione dell’incentivo
Con la circolare n. 13 del 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro pubblica le Faq riguardanti le istruzioni per la fruizione dell’agevolazione confermando definitivamente le agevolazioni anche per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio al 30 aprile 2019. Nel documento sono contenute indicazioni sui destinatari della misura, sulla procedura e le tempistiche di richiesta e concessione, oltre ai chiarimenti sulla cumulabilità con altri bonus occupazionali, con particolare riferimento all'apprendistato di mestiere.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 13 del 27 luglio 2019, fornisce alcuni chiarimenti alle Faq pervenute in materia di applicazione dell’incentivo Occupazione Sviluppo Sud, per l’assunzione a tempo indeterminato (anche nel caso di soci lavoratori di cooperativa) in una delle 8 regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna) di lavoratori in stato di disoccupazione, ossia soggetti privi di impiego, che dichiarino per via telematica la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e alla partecipazione a misure di politica attiva coordinate dal centro.
Lo sgravio può essere richiesto con riferimento alle assunzioni di soggetti in stato di disoccupazione il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (8.000 euro lordi annui per i lavoratori dipendenti e 4.800 per i lavoratori autonomi). La richiesta di NaspI, ricordano i Consulenti, si equipara alla DID e, nel caso di lavoratori che, alla data di assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 35 anni non compiuti, è sufficiente che risultino disoccupati. I lavoratori, invece, che alla data di assunzione abbiano già compiuto 35 anni di età, oltre che essere genericamente disoccupati, devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero:
- che non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- chehanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti, ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
ln caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, l’incentivo può essere fruito solamente durante il periodo formativo. Pertanto, qualora la durata del periodo formativo, secondo quanto stabilito dal CCNL, sia inferiore a 12 mesi, l’importo dell’incentivo dovrà essere ridotto in maniera proporzionale in base all’effettiva durata dell’apprendistato. Il bonus non spetta per il periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.
Il datore di lavoro deve presentare all’Istituto, con il modello “IOSS”, domanda preliminare on line di ammissione all’incentivo, indicando la quantificazione della retribuzione mensile media, comprensiva di ratei di tredicesima e quattordicesima, l’aliquota contributiva, la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa. Il modulo è disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni – ex Diresco” nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti”. In caso di datore di lavoro che abbia sede legale in una regione diversa dalle 8 incentivate, e assuma lavoratori in una unità operativa ubicata in una delle 8 regioni, questi richiederà, per la matricola cui risulterà iscritto il lavoratore, alla sede INPS competente il codice di autorizzazione “0L”, che dal 1° gennaio 2018 rappresenta “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Il ritardo nell’invio della comunicazione Unilav determina la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione
L’incentivo Occupazione Sviluppo Sud può essere cumulato:
- con l’incentivo previsto per i datori di lavoro che assumano percettori di reddito di cittadinanza;
- con l’esonero per l’assunzione giovanile, previsto dall’art. 1 bis del D.L. n. 87/2018, nel rispetto del limite di 8.060 euro annui;
- con le agevolazioni economiche previste nei confronti di datori di lavoro che abbiano sede nei territori delle regioni del Mezzogiorno.