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Archivio newsOccupazione Sviluppo Sud: al via le domande per ottenere gli sgravi contributivi
Sbloccato l’incentivo contributivo “Occupazione Sviluppo Sud”. L’INPS ha infatti fornito, con la circolare n. 102 del 2019, le indicazioni operative per chiedere lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro che ha assunto, con contratti stabili, lavoratori disoccupati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna. L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati e ai liberi professionisti, tenuti a inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IOSS”- una domanda preliminare di ammissione all’incentivo. Quali dati devono essere indicati? Quali sono gli adempimenti successivi?
L’INPS, con la circolare n. 102 del 16 luglio 2019, ha fornito i chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo contributivo “Occupazione Sviluppo Sud” a seguito dei decreti direttoriali n. 178 del 19 aprile 2019 e n. 311 del 12 luglio 2019 dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
L’agevolazione trova applicazione per le assunzioni di lavoratori disoccupati con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2019 nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) da tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle sopraindicate regioni, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autentificazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” —“Altre tipologie di utente” —“Aziende, consulenti e professionisti”— “Servizi per le aziende e consulenti” — “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Successivamente l’INPS:
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo inizialmente non accolta per carenza di fondi rimane valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Se l’istanza di prenotazione inviata viene accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
L’INPS fa presente di prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. L’Istituto evidenzia che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
INPS, circolare 16/07/2019, n. 102