• Home
  • News
  • Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: gli emendamenti proposti dal “centro CRISI”

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: gli emendamenti proposti dal “centro CRISI”

Inoltrato, agli Uffici ministeriali competenti, un documento con proposte di correzione al codice della crisi predisposto dall’università di Torino, tramite il centro CRISI d’impresa e con la collaborazione del comitato scientifico dell’Istituto Governo Societario. Il documento elaborato contiene alcune proposte che rappresentano l’esito di una prima parte di riflessioni che sono in corso. Ciascuna proposta riporta l’indicazione del suo autore, un articolato con “testo a fronte” di raffronto con la disciplina contenuta nel Codice della crisi e una breve illustrazione delle ragioni della sua formulazione.

L’università di Torino, tramite il centro crisi d’impresa e con la collaborazione del comitato scientifico dell’Istituto Governo Societario, ha inoltrato, agli Uffici ministeriali competenti, un documento con proposte di correzione al codice della crisi.

Il Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (Centro CRISI) è nato con l’obiettivo di studiare e analizzare il “nuovo” diritto concorsuale riunendo al suo interno oltre cinquanta fra docenti, professionisti, magistrati e operatori professionali con lo scopo di avviare un percorso di ricerca, anche interdisciplinare, su crisi e strumento per la sua risoluzione e gestione.

Il documento che è stato elaborato contiene alcune proposte, che rappresentano l’esito di una prima parte di riflessioni che sono in corso. Ciascuna proposta riporta l’indicazione del suo autore, un articolato con “testo a fronte” di raffronto con la disciplina contenuta nel Codice della crisi e una breve illustrazione delle ragioni della sua formulazione.

Tra le diverse le proposte di emendamento, emergono le seguenti:

- l’esplicitazione di quali siano “gli organi di controllo” delle imprese, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione in questione;

- la necessità di riaffermare l’applicabilità del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Da un lato, i tempi dell’istruttoria non possono essere sopportati dal creditore; dall’altro, i ritardi dell’ufficio del registro non possono essere addossati al debitore (di qui la scelta come dies a quo della data di protocollazione della richiesta di cancellazione). L’accoglimento di tale proposta porterebbe a configurare il rispetto del termine annuale come un termine di prescrizione, suscettibile d’interruzione/sospensione;

- consentire il deposito anche dei progetti di bilancio, relativi agli ultimi tre esercizi, approvati dall’organo amministrativo unitamente alla domanda avente ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a). Prevedere come obbligatorio esclusivamente il deposito dei bilanci, consente infatti, interpretazioni ingiustificatamente limitative dell’accesso alla procedura concorsuale, in un contesto in cui, peraltro, la legge attribuisce la legittimazione alla assunzione dell’iniziativa all’organo di gestione e non alla assemblea;

- la pubblicazione, nel registro delle imprese, unicamente del provvedimento di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale vista l’eliminazione della pubblicità degli accordi;

- l’introduzione della possibilità di adottare i provvedimenti interinali di cui all’art. 52 anche quando venga impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza della corte d’appello, purché sussista il presupposto del grave e irreparabile danno. Si colmerebbe così una lacuna nell’attuale disciplina, che rende inammissibili le istanze proposte ai sensi dell’art. 373 c.p.c. e che può determinare gravi pregiudizi per le parti, per i creditori, per la procedura concorsuale e per la continuità aziendale;

- il riaffermare, anche nel campo concorsuale, il principio dell’autonomia della clausola compromissoria sancito dal codice di procedura civile prevedendo che, lo scioglimento del curatore da un contratto che la contenga, non ne determina il venir meno per tutte le controversie relative allo scioglimento medesimo o alle sue conseguenze.

Università degli Studi di Torino, Osservazioni e proposte di modifica al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/07/20/codice-crisi-impresa-insolvenza-emendamenti-proposti-centro-crisi

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble