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Archivio newsDanno all’immagine della PA: le condizioni per il risarcimento del danno
L’entrata in vigore del codice di giustizia contabile ha esteso il novero dei reati che legittimano l’esercizio dell’azione risarcitoria del danno all’immagine conseguente a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni. Occorre però stabilire quali fattispecie delittuose consentono al PM contabile l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine. Si tratta, infatti, di un’attività indispensabile anche ove si ritenga che la domanda risarcitoria non richieda la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, ma solo la commissione di un delitto «a danno» della stessa.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 51, commi 6 e 7, dell’Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124», nella parte in cui esclude l’esercizio dell’azione del pubblico ministero (PM) contabile per il risarcimento del danno all’immagine conseguente a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato ma pienamente accertativa della responsabilità dei fatti, ai fini della condanna dell’imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite.
In particolare il giudizio riguarda un ufficiale della Polizia di Stato imputato di violenza privata aggravata per i fatti del “G8” di Genova (luglio 2001), che era stato prosciolto dalla Corte d’appello del capoluogo ligure per intervenuta prescrizione e condannato a risarcire il danno alle parti civili. La Corte dei conti aveva ritenuto illegittima la norma che subordina il risarcimento del danno all’immagine alla condanna in sede penale del pubblico dipendente.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 191/2019 del 19 luglio 2019, ha dichiarato “inammissibile” la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile sollevata dalla Corte dei conti, sezione Liguria, riguardante le condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione davanti al giudice contabile. La Corte non è quindi entrata nel merito della questione, rilevando che la disciplina del danno all’immagine della Pa, contenuta nel recente Codice di giustizia contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto all’individuazione dei reati per i quali la Procura contabile può agire per chiedere il risarcimento di questo tipo di danno.
L’entrata in vigore del codice di giustizia contabile ha esteso il novero dei reati che legittimano l’esercizio dell’azione risarcitoria, ma occorre stabilire quali fattispecie delittuose consentono al PM contabile l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine. Si tratta, infatti, di un’attività indispensabile anche ove si ritenga che la domanda risarcitoria non richieda la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, ma solo la commissione di un delitto «a danno» della stessa. Anche questa previsione rivela infatti l’intento del legislatore di delimitare l’ambito della relativa responsabilità.
Secondo i giudici costituzionali, la Corte dei conti non ha preso in esame le diverse interpretazioni possibili, non ha rappresentato l’intero quadro normativo e non ha motivato adeguatamente sulla possibilità di ritenere che il titolo del reato commesso nella fattispecie avrebbe consentito una condanna al risarcimento del danno all’immagine. Così facendo, ha impedito una verifica sulla “rilevanza” della questione nel giudizio principale.
Corte Costituzionale, sentenza 19/07/2019, n. 191/2019