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Archivio newsServizi bancari e finanziari: da Bankitalia nuove regole a garanzia dei correntisti
Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. La disciplina, contenuta nel provvedimento 18 giugno 2019 di Banca d’Italia, stabilisce un livello minimo di informazioni che banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica devono rispettare nelle comunicazioni al cliente su conti correnti, mutui, aperture di credito. Particolare interesse riveste l’obbligo di informativa nel caso di sconfinamento pari o superiore a 300 euro o al 5% del credito accordato: cosa prevede il provvedimento di Bankitalia?
Il 5 luglio 2019 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento 18 giugno 2019 di Banca d’Italia, recante “disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, che verte sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
L’intervento dà attuazione alla direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, o PAD) e al capo II-ter, titolo VI, del Testo Unico Bancario e stabilisce le regole relative alle informazioni minime e alla forma dei contenuti dei fogli informativi e documenti di sintesi, nonché dei rendiconti periodici dei rapporti di durata instaurati con banche, Poste Italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, da parte di soggetti consumatori.
Tra le informazioni minime rivestono particolare importanza le indicazioni relative ai costi, esplicitati separatamente, ma anche attraverso un Indicatore di Costi Complessivi (ICC), di conti correnti, depositi titoli, finanziamenti di durata, aperture di credito in conto corrente.
Sono inoltre indicate le informazioni da fornire periodicamente in relazioni ai contratti di durata, tra cui le informazioni tempestive in caso di sconfinamento, che rivestono particolare importanza anche alla luce della nuova definizione di default ai sensi del Regolamento UE 575/2013.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1°gennaio 2020.
Vediamo di seguito in maniera approfondita quali sono gli obblighi degli intermediari e individuiamo le informazioni che il consumatore ha diritto ad ottenere prima dell’instaurazione di un contratto di durata, contestualmente alla firma e durante tutto il periodo del rapporto contrattuale.
Gli intermediari impiegano sia nell’informativa precontrattuale che nei contratti e nelle comunicazioni periodiche una terminologia standardizzata definita a livello europeo e resa pubblica a livello nazionale attraverso la Banca d’Italia. Ciò permette il confronto rapido ed immediato tra documenti di diversi soggetti.
L’obbligo di informativa precontrattuale è assolto attraverso i fogli informativi, che devono contenere le informazioni essenziali sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del servizio offerto. Vanno messi a disposizione nei locali aperti al pubblico e sul sito dell’intermediario e devono essere costantemente aggiornati (la data di pubblicazione è obbligatoria). Tra le informazioni obbligatorie vi è anche l’indicazione del diritto di recesso e i tempi massimi di chiusura del rapporto.
Riguardo ai costi, qualora ci siano più voci di costo, le condizioni sono presentate in maniera da rendere facilmente comprensibile il costo complessivo e vengono qui in aiuto l’Indicatore di Costi complessivi per i conti correnti e il tasso effettivo globale medio per i finanziamenti, che devono essere obbligatoriamente indicati. Qualora i finanziamenti siano erogati in valuta estera è necessario richiamare l’attenzione sul rischio di cambio connesso all’operazione.
Va inoltre indicata la presenza nella gamma prodotti del conto di base previsto dall’articolo 126-noviesdecies del Testo Unico Bancario, ovvero un conto con ICC pari a zero. In particolare, la norma prevede sei diversi profili di operatività a cui sono associati i conti più adatti:
1. giovani;
2. famiglie con operatività bassa;
3. famiglie con operatività media;
4. famiglie con operatività elevata;
5. pensionati con operatività bassa;
6. pensionati con operatività media.
Se nel foglio informativo sono riportati i profili di utilizzo “giovani”, “famiglie con operatività bassa” o “pensionati con operatività bassa”, il foglio informativo deve riportare necessariamente la seguente avvertenza:
“Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo”. |
Al contratto vero e proprio è unito il documento di sintesi, che ricalca la forma del foglio informativo e conferma le condizioni pubblicizzate in quest’ultimo. Il documento di sintesi è parte integrante del contratto e ne costituisce il frontespizio. Il documento di sintesi è del tutto uguale al foglio informativo qualora non sia stata derogata alcuna voce di costo rispetto al servizio proposto.
Ai fini del calcolo dell’Indicatore di costi complessivi (ICC), si distinguono tre categorie di conti correnti:
- conti a pacchetto, che prevedono il pagamento di un canone fisso e una serie di servizi compresi nel canone. Nella formulazione dei livelli di servizio l’intermediario è tenuto a far riferimento ai sei profili di operatività sopra individuati, graduando di conseguenza costi e ampiezza dei servizi;
- conti ordinari, ovvero con un sistema di tariffazione “a consumo”, in cui ad ogni operazione è associato un costo unitario. Questi conti sono indicati per chi ha esigenze non riconducibili ai sei profili sopra menzionati o per esigenze occasionali;
- conti in convenzione, per i quali è previsto un regime particolare in funzione dei contenuti specifici della convenzione stessa.
Per ognuno dei profili individuati gli intermediari sono tenuti a calcolare un indicatore di costi complessivi sia ex ante (per i soli conti a pacchetto e in convenzione), sia ex post, dandone notizia al cliente attraverso il riepilogo delle spese di fine anno e segnalando l’eventuale incongruenza con il profilo di operatività specifico del cliente.
Non necessariamente un conto in convenzione è più economico di un conto a pacchetto standard dell’intermediario. A tale scopo è fatto obbligo di riportare nel riepilogo delle spese la seguente frase:
“Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo […]. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione […]”. |
Nei contratti di durata gli intermediari devono fornire almeno una volta all’anno una comunicazione analitica che dia un’informazione chiara e completa sull’andamento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate. La comunicazione avviene attraverso un rendiconto periodico (estratto conto) e un documento di sintesi aggiornato.
Il rendiconto deve riportare tutte le informazioni inerenti movimentazione, saldi e ogni informazione rilevante, mentre il documento di sintesi riporta le condizioni attuali, dando particolare evidenza alle condizioni che si sono modificate rispetto all’ultimo aggiornamento, attraverso una differenza veste grafica (ad esempio usando il grassetto).
Le comunicazioni vanno inviate su supporto durevole. Le modalità di invio, cartaceo o telematico, vanno espressamente previste sul contratto così come i costi collegati alla modalità di invio prescelta. In qualsiasi momento il cliente ha diritto ad ottenere gratuitamente dall’intermediario copia del documento di sintesi aggiornato e del contratto.
Particolare rilevanza nel provvedimento del 18 giugno 2019 rivestono le comunicazioni che gli intermediari sono obbligati a fornire costantemente in relazione ai conti di pagamento.
Per ogni operazione di pagamento l’intermediario consegna tempestivamente al pagatore e al beneficiario le seguenti informazioni:
- un riferimento univoco utile ad individuare l’operazione;
- l’importo della stessa;
- tutte le spese a suo carico e in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;
- il tasso di cambio, se pertinente;
- la data di valuta dell’addebito/accredito.
Le uniche deroghe a tale obbligo informativo sono relative all’utilizzo di carte di pagamento che consentano operazioni di importo limitato (30 euro per singola operazione con limite di spesa di 150 euro) per i quali è prevista un’informativa semplificata.
Nei contratti di credito l’intermediario deve fornire periodicamente al cliente una comunicazione relativa all’andamento del rapporto. La comunicazione deve avvenire almeno una volta l’anno e riporta tutte le condizioni del rapporto, anche mediante indicatori sintetici di costo, nonché le movimentazioni effettuate e i relativi saldi.
Particolare interesse riveste l’obbligo di informativa in caso di sconfinamento. Il provvedimento recita che in caso di sconfinamento consistente protratto per oltre un mese il finanziatore comunica al consumatore in forma scritta l’avvenuto sconfinamento, il relativo importo, nonché i costi connessi, ovvero tassi applicati e commissioni di istruttoria veloce.
Si considera consistente uno sconfinamento pari o superiore a 300 euro o al 5% del credito accordato e la comunicazione dello sconfinamento va effettuata entro i tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui questo è divenuto consistente.
Tale comunicazione è importante per i consumatori, non solo perché rende evidenti i costi connessi allo sconfinamento, ma anche perché avverte questi ultimi che potrebbero verificarsi le condizioni per un default. A sensi del Regolamento UE 575/2013, infatti, è prevista una Nuova Definizione di Default che le banche dovranno adottare entro il 1° gennaio 2021 e a cui tuttavia molti istituti si sono già adeguati.
La nuova definizione di default prevede che il debitore risulti insolvente se presenta uno sconfinamento di oltre 90 giorni per un importo pari o superiore a 500 euro o all’1% del totale delle esposizioni, se si tratta di un’impresa.
Importo che scende a 100 euro per famiglie e piccole e medie imprese, ferma restando la soglia dell’1%.