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Archivio newsDecreto sicurezza: su permessi di soggiorno e immigrazione decide lo Stato
Le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi, senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Mentre è legittima l’estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo urbano ossia il divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica, ma a condizione che il divieto non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze. E’ quanto ha deciso la Corte Costituzionale in due sentenze del 24 luglio 2019 in tema di “decreto sicurezza”.
La Corte Costituzionale ha depositato il 24 luglio 2019 due importanti sentenze inerenti il decreto sicurezza.
Precisamente, nella sentenza n. 194/2019 la Corte costituzionale ha esaminato i ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che hanno impugnato numerose disposizioni del “Decreto sicurezza”, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze.
La Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e SPRAR sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi, senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Alla luce di quanto evidenziato ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi dalle Regioni.
Nella sentenza n. 195/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato che il potere sostitutivo del prefetto nelle attività di comuni e province è illegittimo perché lede l’autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa. Mentre ha dichiarato legittima l’estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo urbano ossia il divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica, ma a condizione che il divieto non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze.
Il diritto alla salute di chi ha bisogno di cure o di accertamenti sanitari deve rimanere infatti, pienamente tutelato e non deve esserci alcuna incidenza sul l’organizzazione dei presidi sanitari, così non è violata la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute.
Corte Costituzionale, sentenza 24/07/2019, n. 194/2019
Corte Costituzionale, sentenza 24/07/2019, n. 195/2019