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Archivio newsPensione anticipata: riscatto e ricongiunzione con i Fondi bilaterali. Come fare?
I Fondi di solidarietà bilaterali provvedono, a loro carico e previo il versamento della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, al versamento della contribuzione correlata a periodi riscattabili o ricongiungibili, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. L’INPS, nella circolare n. 105 del 2019, spiega ai datori di lavoro come e quando presentare la domanda di riscatto o di ricongiunzione per il lavoratore esodante e come versare al Fondo di solidarietà i relativi oneri contributivi.
I Fondi di solidarietà bilaterali provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà”.
L’INPS, con la circolare n. 105 del 24 luglio 2019, fornisce le istruzioni utili all’applicazione di tale disposizione.
I Fondi di solidarietà bilaterali provvedono al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.
I datori di lavoro devono presentare le domande almeno quattro mesi prima la data di risoluzione del rapporto di lavoro e provvedere alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.
I datori di lavoro interessati potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e di ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore.
La Struttura territoriale Inps competente, ricevuta la documentazione relativa agli accordi aziendali di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di lavoro richiedente il riscatto e/o la ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione. Sono esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico.
Le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale INPS di residenza del lavoratore beneficiario utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: ”Prestazioni e Servizi” —“Tutti i moduli” — “Assicurato/Pensionato” , in forma cartacea.
Va allegata l’eventuale documentazione a supporto richiesta dalla normativa di riferimento, evitando in tal modo successive attività di integrazione istruttoria.
I corrispondenti oneri di riscatto o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione, tramite:
- bollettino MAV prelevabile dal “Portale dei pagamenti”, funzione “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite”.
- online sul sito dell’INPS con il sistema PagoPA, utilizzando la modalità “Pagamento immediato” tramite carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto, attraverso la funzione “Riscatti Ricongiunzioni e Rendite”.
Al servizio si accede utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica.
INPS, circolare 24/07/2019, n. 105