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Archivio newsRiscatto laurea: come si determina l’importo e il versamento dell’onere
L’INPS, nella circolare n. 106 del 2019, fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. L’Istituto illustra altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, l’INPS detta le modalità applicative della disciplina di legge che ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo, in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.
La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore di soggetti:
- per cui risulti versato almeno un contributo obbligatorio all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata e non già titolari di pensione.
- non titolari di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, da collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019.
Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.
I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo” e l’onere relativo è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021 e può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite:
- WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, al massimo 120, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
INPS, circolare 25/07/2019, n. 106