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Archivio newsStato di disoccupazione: quando si conserva pur prestando attività lavorativa?
L’ANPAL ha pubblicato la circolare n. 1 del 2019 per illustrare le regole relative allo stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019. L'ANPAL fa presente che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa. A quali condizioni?
L’Anpal, con la circolare n. 1 del 24 luglio 2019, fornisce le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione, applicabili a decorrere dal 30 marzo 2019 e dunque ai soli contratti di lavoro e attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.
L’Anpal specifica che si considerano in stato di disoccupazione i soggetti
- che rilasciano la DID
e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Durata della disoccupazione
La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.
Ai fine del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione, calcolati dal giorno iniziale a quello finale di un rapporto di lavoro.
Attività di lavoro subordinato
Il lavoratore può conservare lo stato di disoccupazione, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità, anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente non superi l’importo di 8.145 annui euro.
In ogni caso, qualora sia avviata una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
Decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 euro.
Attività di lavoro autonomo
Anche nel caso in cui l’attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione, se il reddito conseguito non supera i 4.800 euro annui.
Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.
Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale.
Attività lavorative di diversa tipologia
Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, pari a 8.145 euro.
Tirocinio extracurriculare e LSU
Una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio, o un’attività di lavoro socialmente utile o prestazioni di lavoro occasionale, può rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione.
Anpal, circolare 24/07/2019, n. 1