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Archivio newsBonus rioccupazione: richiesta ed erogazione del beneficio
Con la circolare n. 109 del 2019 l’INPS tratta gli aspetti connessi al riconoscimento e all’erogazione del contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, previsto in favore dei titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione (AdRCIGS). L’erogazione è effettuata automaticamente dall’INPS al ricorrere dei requisiti di legge.
Con la circolare n. 109 del 26 luglio 2019, l’INPS fornisce le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al “bonus rioccupazione” consistente nel contributo commisurato al trattamento di CIGS.
La legge di bilancio 2018 ha previsto un’ulteriore ipotesi di accesso all’assegno di ricollocazione, valida dal 1° gennaio 2018, al fine di ridurre i licenziamenti successivi all’intervento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le causali di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia stato concordato un completo recupero occupazionale.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’apposito accordo, i lavoratori coinvolti possono richiedere all’ANPAL l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di CIGS presentati per le due causali sopra richiamate.
L’assegno può essere speso dal lavoratore cassaintegrato, durante il periodo di fruizione della CIGS, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro, la cui durata non può essere inferiore a sei mesi, prorogabili di ulteriori dodici.
Al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, viene concesso un contributo mensile, c.d. “bonus rioccupazione”, pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Il contributo spetta a partire dal giorno dell'assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata.
L’importo spettante al lavoratore è calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata dall’interessato nel periodo di fruizione della CIGS.
Per l’identificazione della durata del bonus viene preso a riferimento il periodo di integrazione salariale straordinaria concesso all’impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla specifica causale di intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato.
Il pagamento è effettuato in unica soluzione per l’ammontare complessivamente spettante al lavoratore.
Per l’accesso all’incentivo non è necessario presentare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’INPS sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’ANPAL.
Grazie all’interscambio di dati in atto con l’ANPAL, l’Istituto erogherà il bonus, previa verifica delle seguenti condizioni:
- avvenuta assunzione dei destinatari del “bonus rioccupazione” e della tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- assunzione sia stata eseguita da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il destinatario del bonus era precedentemente impiegato.
I destinatari del “bonus rioccupazione”, salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione di altre domande di prestazioni a sostegno del reddito, dovranno trasmettere all’Istituto il modello “SR185” - reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi”, “Tutti i moduli” necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce.
Il modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:
- tramite pec all’indirizzo: direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
- tramite mail al seguente indirizzo: direzione.ascolipiceno@inps.it, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
- spedito in originale alla Sede di Ascoli Piceno, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
INPS, circolare 26/07/2019, n. 109