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Archivio newsTerziario, Sistema Impresa: modifiche e integrazioni al CCNL
Sistema Impresa con Fesica Confsal e Confsal Fisals, assistite da Confsal, con l'accordo del 19 luglio 2019, hanno apportato modifiche e integrazioni al CCNL del 1° luglio 2013 per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.
Per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi, con l'accordo 19 luglio 2019 sono state apportate modifiche e integrazioni al CCNL 1° luglio 2013.
In base all'Accordo interconfederale 25 gennaio 2019, con il quale le Parti hanno costituito il Fondo di assistenza sanitaria F.AS.S., le aziende devono versare, dal 1º gennaio 2019, la contribuzione che doveva essere quantificata dal CCNL.
Dalla data della sottoscrizione dell'accordo 19 luglio 2019 sono iscritti al fondo tutti i dipendenti, impiegati e quadri, a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) sia a tempo pieno che parziale.
Il fondo è finanziato da un contributo obbligatorio pari a euro 12,00 mensili per ciascun iscritto (euro 10,00 a carico dell'azienda e euro 2,00 a carico del lavoratore). Per il personale a tempo parziale il contributo è dovuto nella misura intera. Tali importi sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.
Dal mese di agosto 2019 le aziende che non versano i contributi sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a euro 16,00, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.
Per le aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo è inoltre dovuta una quota una tantum a carico dell'azienda pari a euro 30,00 per ciascun lavoratore.
Per i Quadri il contributo obbligatorio annuo è pari a euro 406,00 per ciascun iscritto (euro 350,00 a carico dell'azienda e euro 56,00 a carico del lavoratore).
Per il personale a tempo parziale il contributo è dovuto nella misura intera. Per i quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l'intero anno solare in cui si svolge il rapporto di lavoro.
Per il primo anno il contributo deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente, mentre può essere dilazionato per la parte di competenza dell'azienda (ad esclusione dell'anno 2019, per il quale la contribuzione è dovuta dal 1° gennaio 2019 per i quadri già in forza).
All'atto dell'iscrizione è inoltre dovuta una quota una tantum, non frazionabile, a carico dell'azienda pari a euro 340,00 per ciascun lavoratore, non precedentemente iscritto al Fondo.
Le aziende che non versano i contributi sono tenute ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a euro 37,00, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto. In alternativa l'azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S.
Attività stagionali
Con l'accordo in parola le Parti concordano che le campagne fiscali e previdenziali dei Centri di assistenza fiscale, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali, rientrano tra le attività stagionali.
Pertanto, le assunzioni a tempo determinato operate dai suddetti Centri sono soggette alla disciplina prevista dalla legge per le attività stagionali.
In particolare, i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale godono del diritto di precedenza nelle assunzioni per le campagne successive purché manifestino la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Località turistiche
L'accordo 20 aprile 2017 aveva introdotto l'art. 64 bis (Contratto a tempo determinato in località turistiche), nell'ambito del quale aveva disciplinato ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963, rinviando alla contrattazione territoriale l'individuazione delle località a "prevalente vocazione turistica".
Con l'accordo in parola le Parti confermano, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Dignità, la piena validità e applicabilità dell'art. 64 bis del CCNL.
Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 64 bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe previste dalla normativa.
In particolare, per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici si potranno superare le limitazioni quantitative e di durata del rapporto, nonché potrà essere superato l'obbligo di causale per proroghe e rinnovi.
Accordo 19/07/2019