News
Archivio newsDati sensibili e dati genetici: tutte le regole per i datori di lavoro (e non solo)
E’ stato predisposto dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il provvedimento n. 146 del 2019, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui il Garante procede alla dettagliata definizione degli obblighi che gravano sui soggetti, pubblici e privati, che si trovano a trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale. Si tratta di datori di lavoro, agenzie per il lavoro e soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell’Autorità per la protezione dei dati personali, datato 5 giugno 2019, in materia di trattamento dei dati personali, legati alla salute, alle opinioni politiche, all'etnia, all'orientamento sessuale delle persone da parte di una serie di soggetti, pubblici e privati, operanti in diversi settori.
Il provvedimento individua nello specifico le categorie di soggetti interessati dalla disciplina innovata:
- agenzie per il lavoro e soggetti assimilati ed accreditati;
- persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che svolgono la funzione di datori di lavoro;
- organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
- soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale;
- associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;
- medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che opera in qualità di libero professionista o di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate;
- organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose;
- investigatori privati;
- soggetti che eseguono il trattamento di dati genetici;
- soggetti che si occupano di ricerca scientifica.
Le agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che si occupano di intermediazione, ricerca e selezione del personale possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta sia indispensabile per l’instaurazione del rapporto. Qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti, i datori di lavoro che effettuano la selezione devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni. In nessun caso, neppure con il consenso dell'interessato, i dati genetici possono essere trattati al fine di stabilire l'idoneità professionale di un candidato.
I dati devono essere raccolti, di regola, presso l’interessato e, in tutte le comunicazioni, devono essere utilizzate forme di comunicazione anche elettroniche individualizzate nei confronti di quest’ultimo o di un suo delegato, anche per il tramite di personale autorizzato. I documenti che contengono categorie particolari di dati, ove debbano essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all’interno del testo.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 05/06/2019 (G.U. 29/07/2019, n. 176)