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Anticipo TFR e TFS e Fondo di garanzia: le osservazioni del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’individuazione dei criteri, le condizioni e gli adempimenti per richiedere l’anticipo TFS/TFR, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento dell’istituendo Fondo di garanzia. Il parere risulta essere positivo con alcune osservazioni nel merito.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 156 del 30 luglio 2019, esprime il proprio parere riguardo lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento il trattamento dei dati finalizzato al rilascio dell’anticipo del TFS/TFR nonché dell’istituendo Fondo di garanzia. Si tratta di una fattispecie che coinvolge una molteplicità di soggetti, quali l’INPS e gli altri enti pubblici responsabili della previdenza, i patronati o intermediari dell’Istituto, le banche ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il trattamento di dati personali effettuato in applicazione del regolamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri. Il predetto Regolamento ha ribadito e rafforzato il richiamo al rispetto del principio di liceità del trattamento che impone al legislatore di contemperare il diritto alla protezione dei dati con le specifiche esigenze sottese al trattamento, prevedendo espressamente che nella stessa base giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito, tra l’altro, alle condizioni relative alla liceità del trattamento da parte del titolare, ai periodi di conservazione ed alle misure di sicurezza.

Il Garante osserva che è necessario identificare con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali, nonché definite chiaramente le rispettive responsabilità ed attribuzioni, in particolare quella di titolare o contitolari e di responsabile del trattamento, informazioni da rendere anche all’interessato, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Sarebbe dunque opportuno inserire nello schema di regolamento una specifica disposizione dedicata alla disciplina del trattamento dei dati personali nella quale individuare il ruolo assunto dai diversi soggetti e le relative finalità, le modalità di trasmissione dei dati, nonché previsti adeguati termini di conservazione.

Nella Certificazione del diritto all’Anticipo TFS/TFR è necessario prevedere che gli enti di patronato o gli intermediari siano specificamente delegati dal richiedente ai fini della presentazione della domanda di certificazione e che l’INPS, in conformità alle norme vigenti, sia tenuto a verificare la validità della predetta delega.

Con riferimento alla sicurezza dei sistemi e dei dati, nel tenere conto del nuovo regime previsto dal Regolamento, è necessario integrare lo schema di regolamento nella parte in cui stabilisce, tra l’altro, che per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda può essere presentata secondo modalità indicate nell’apposita sezione del sito dell’Istituto, on line e direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo. Si suggerisce di integrare il testo per specificare che il PIN dispositivo deve essere rilasciato dall’Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 30/07/2019, n. 158

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2019/08/01/anticipo-tfr-tfs-fondo-garanzia-osservazioni-garante-privacy

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