News
Archivio newsImprese di viaggi e turismo Fiavet: siglato un nuovo CCNL di settore
Fiavet assistita da Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno siglato un nuovo CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo. Il contratto sostituisce integralmente il CCNL Turismo - Confcommercio. Stabiliti aumenti retributivi a decorrere dal 1° luglio 2019 e dal 1° novembre 2019. Al personale in forza a luglio 2019 è, inoltre, riconosciuta, per il servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019, un’una tantum in tre tranche: da ottobre 2019, da marzo 2020 e da settembre 2020.
In data 24 luglio 2019 è stato siglato un nuovo CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo. Il contratto sostituisce integralmente, per dette imprese, il CCNL Turismo - Confcommercio 20 febbraio 2010, il cui trattamento economico e normativo resta valido per i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 2018.
Di seguito alcune delle novità del CCNL del 24 luglio 2019, che entra in vigore il 1° gennaio 2019 e scade il 30 settembre 2020.
Nel campo di applicazione sono aggiunte le attività del settore MICE (meetings, incentive, congress, events) per la organizzazione e vendita di viaggi incentive, convegni, congressi ed eventi similari.
Stabiliti aumenti retributivi a decorrere dal 1° luglio 2019 e dal 1° novembre 2019.
Al personale in forza a luglio 2019 è riconosciuta, per il servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019, una una tantum da ottobre 2019, da marzo 2020 e da settembre 2020.
La tredicesima mensilità va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione (paga base conglobata, scatti di anzianità, eventuale 3º elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati, esclusi gli assegni familiari).
La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima) in atto al 30 giugno.
Il fondo di riferimento è Fon.Te., cui possono aderire i lavoratori a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.
La contribuzione è stabilita in un contributo dell'1,10% (comprensivo dello 0,10% da versarsi a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR suddiviso in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro, e da quote del TFR
Per le altre novità leggi la sintesi del CCNL
CCNL 24/07/2019