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Archivio newsDistacco transnazionale: definiti i criteri per le ispezioni in azienda
Arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le linee guida per le attività ispettive volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extraUE. Le indicazioni dell’INL danno conto delle novità introdotte dalla Direttiva UE n. 957 del 2018 in materia anche di prestazione di servizi, della casistica oggetto di verifiche ispettive e delle principali problematiche sorte nel corso dell’attività di vigilanza, per fornire criteri univoci di accertamento.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le linee Guida in materia di distacco transnazionale riguardo le nuove misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extraUE, utili nelle more del recepimento della Direttiva 2018/957/UE.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 136/2016, la prestazione di servizi deve comportare l’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in una impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un diverso soggetto committente.
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori deve riguardare:
- la regolarità amministrativa e documentale del distacco, ovvero
- l’adempimento degli obblighi amministrativi, quali la comunicazione preventiva di distacco - mediante consultazione dell’area riservata del Portale INL, sezione “Cruscotti”, sottosezione “Distacco Transnazionale UE” dove è disponibile la piattaforma Comunicazioni preventive di distacco transnazionale;
- il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva;
- l'autenticità del distacco, sia in relazione all’impresa distaccante sia in relazione ai lavoratori distaccati.
A tal fine è necessario esibire:
- il contratto di lavoro, stipulato tra lavoratore e azienda straniera distaccate;
- il Mod. A1;
- la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine - ove esistente;
- i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni.
In relazione all’impresa distaccante, gli organi di vigilanza sono chiamati a verificare:
- se l’impresa eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale;
- se il lavoratore sia distaccato effettivamente.
A tal fine sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
L’organo di vigilanza, al fine di effettuare la valutazione complessiva degli elementi indicati, dovrà acquisire i seguenti documenti:
- certificato della camera di commercio del Paese di provenienza;
- documentazione relativa alle sedi di lavoro e all’attività svolta nel Paese di provenienza;
- dichiarazioni fiscali e fatturato complessivo realizzato nel Paese di provenienza;
- forza lavoro impiegata nel Paese di provenienza;
- documentazione relativa al luogo in cui i lavoratori sono assunti e a quello da cui sono distaccati;
- modello A1.
Con riferimento all’esibizione del modello A1, l’INL fa presente che tale documento potrebbe essere rilasciato in ritardo dalla competente Autorità straniera all’impresa distaccante, ovvero successivamente all’invio in distacco dei lavoratori sul territorio italiano. Laddove il modello, pur rilasciato/emesso in ritardo, copra comunque l’intero periodo di distacco, non potrà essere contestata dal personale ispettivo la mancanza del suddetto documento; ciò che rileva, infatti, è la copertura dell’intero periodo di distacco e non invece la data di rilascio del modello.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, linee guida per l’attività ispettiva 02/08/2019