News
Archivio newsDecreto “Tutela lavoro”: dai riders alle crisi aziendali. Tutte le novità
Via libera, salvo intese, dal Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019 al decreto legge che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Il provvedimento si pone l’obiettivo di garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori, come riders, lavoratori disabili, lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) e precari. Previste inoltre norme per fronteggiare alcune crisi industriali in corso nel nostro Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.
Nel corso della seduta del 6 agosto 2019 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
In particolare, il Decreto prevede degli interventi nelle seguenti materie:
· Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali,
· Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata,
· Misure in favore dei lavoratori socialmente utili,
· Disposizioni in materia di ISEE,
· Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
· Disposizioni in materia di regolarità contributiva.
Il primo provvedimento, contenuto nel testo del decreto legge, riguarda le tutele dei riders, qualora questi siano occupati con rapporti di lavoro non subordinato.
Si tratta di quelle nuove figure lavorative, assimilabili a dei fattorini, che con l’uso della propria bicicletta o altro mezzo, operano per le piattaforme digitali al fine di effettuare delle consegne a domicilio.
Il decreto, in primis, identifica sia i riders che le società che contattano questi lavoratori per le attività di consegna dei beni.
Sono considerati riders i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
Sono considerate piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza, per via elettronica, le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
Dopo aver identificato le parti, il decreto entra nel merito delle tutele applicabili ai lavoratori, tutele che avranno vigenza dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
- Riders: in attesa di risposte efficaci sulla tutela del lavoro. Da parte di chi?
- I riders secondo la Corte d’Appello di Torino: una sentenza che lascia perplessi
Compenso
Due sono le specifiche che riguardano la retribuzione di questi lavoratori che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato:
1. i lavoratori possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente.
2. la retribuzione a base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Coperture assicurative obbligatorie
I riders, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l’impresa titolare della piattaforma digitale, saranno soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che dovrà essere a totale carico dell’impresa stessa, così come gli adempimenti ai fini dell’assicurazione INAIL e i costi per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
Per quanto riguarda il premio INAIL da pagare, esso è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio, la retribuzione imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
Osservatorio
A fini di monitoraggio, viene prevista l’istituzione di un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, presieduto dal Ministro stesso o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L’Osservatorio avrà il compito di verificare, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle nuove tutele e di proporre eventuali revisioni della normativa in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Presunzione assoluta di subordinazione
Un’altra novità che riguarda i riders, qualora in possesso di un rapporto di collaborazione non dipendente, sarà l’applicazione della presunzione assoluta di subordinazione, prevista dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (TU sui contratti di lavoro), nel caso in cui le prestazioni fornite siano:
a) esclusivamente personali: svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti o di altri fattori impiegati ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale;
b) continuative: reiterazione della prestazione in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
c) le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). La specifica viene evidenziata qualora il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione (ML circolare n. 3/2016), farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato “.
Viene ampliata la platea dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che potranno fruire della DIS-COLL (indennità di disoccupazione), in caso di perdita involontaria della propria occupazione.
Infatti, l’art. 2 del decreto legge, prevede una modifica dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, istitutivo della DIS-COLL. Modifica che riguarda il numero di mesi di contribuzione che il soggetto deve avere, nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro, per aver diritto all’indennità di disoccupazione. Si passerà da tre mesi ad un mese di contribuzione.
Questi i requisiti, dopo la vigenza del decreto legge, che dovrà avere il collaboratore per aver diritto alla DIS-COLL:
a) sia, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
b) possa far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Al fine di stabilizzare, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i collaboratori ed i lavoratori subordinati a tempo determinato, vengono aggiunte risorse economiche sul capitolo di spesa riguardante il personale dell’ANPAL servizi S.p.A. (art. 4)
L’obiettivo è quello di riorganizzare i servizi per l’impiego anche in considerazione delle nuove attività previste per le politiche attive (es. introduzione del reddito di cittadinanza).
Viene prevista una rideterminazione anche dell’organico INPS (articolo 5), sempre per far fronte all’attuazione delle nuove previsioni in tema di reddito di cittadinanza e per riequilibrare i pensionamenti che si avranno nel corso dell’anno, dovuti anche alla cd. Quota100.
Sono previste, in particolare, 4.589 assunzioni di funzionari Area C dell’Istituto previdenziale.
Lavoratori socialmente utili
L’art. 6 del decreto riguarda la proroga sia delle convenzioni sottoscritte annualmente dal Ministero del Lavoro con le Regioni ove sono presenti LSU, che dei contratti a tempo determinato di cui beneficiano presso gli enti pubblici calabresi i lavoratori socialmente utili suindicati e i lavoratori di pubblica utilità, nell’ambito degli speciali programmi di stabilizzazione occupazionale per essi avviati.
Con la conversione del DL “crescita” è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i redditi e i patrimoni rilevanti nell’ISEE vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018). Inoltre, è stata genericamente disposta la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
L’art. 7, del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, interviene proprio su questa disposizione, valutando la necessità di apportare delle correzioni. In particolare, anticipandone l’entrata in vigore: le norme vigenti, infatti, già avevano previsto una modifica dei riferimenti temporali dell’ISEE a decorrere dal 1° settembre e, in assenza di una anticipazione nella vigenza, i riferimenti cambierebbero due volte nel giro di pochi mesi (settembre e gennaio); inoltre, poiché il decreto Crescita ha modificato anche le scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi, posticipandole nell’anno già in corso al 30 novembre, la conseguenza sarebbe che per questi cittadini il reddito 2018 verrebbe dichiarato in sede ISEE prima di essere dichiarato ai fini fiscali.
Inoltre, l’art. 7 delimita, per mezzo di un apposito decreto, le modalità con cui i cittadini potranno aggiornare la propria situazione reddituale e fiscale a quella dell’anno precedente.
Il decreto, con l’art. 8, modifica l’articolo 13 della legge n. 68/1999, riguardante il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Si tratta del fondo al quale i datori di lavoro possono attingere per avere un incentivo in caso di assunzioni di persone con disabilità.
La modifica riguarda la possibilità di consentire al Fondo di essere alimentato anche da versamenti volontari provenienti da soggetti privati ed effettuati a titolo gratuito e per puro spirito di solidarietà sociale.
Il decreto legge dedica un capo a parte (dall’art. 9 all’art. 14) per le disposizioni urgenti per la risoluzione delle crisi aziendali.
Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia
L’art. 9 dispone l’assegnazione di ulteriori risorse alla Regione Sardegna, ai fini della prosecuzione, per un massimo di 12 mesi nell’anno 2019, dei trattamenti in deroga (CIGS e mobilità), previsti sia dal decreto legislativo n. 148/2015 (articolo 44, comma 11-bis) che dal decreto-legge n. 50/2017 (articolo 53-ter), sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva.
Per l'anno 2019, aumenterà anche la disponibilità finanziaria per la Regione Sicilia. Ciò in quanto il Governo ha evidenziato, per questa Regione, ulteriori esigenze di tutela di particolari situazioni di crisi occupazionale, richiedenti il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Area di crisi industriale complessa Isernia
L’art. 10 prevede l’esenzione delle disposizioni in materia di mobilità in deroga (prevista nell’articolo 25-bis del decreto legge n. 119/2018) anche per le aree di crisi industriale complessa della provincia di Isernia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori che “alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga”, quindi ai 40 lavoratori dell’ex stabilimento di Isernia, che hanno terminato il trattamento di mobilità in deroga nel periodo antecedente il 22 novembre 2017, salvo che alcuni di questi lavoratori abbiano ottenuto l’accoglimento della propria istanza di Reddito di Cittadinanza, non cumulabile con detta mobilità.
Esonero dal contributo addizionale
L’art. 11 prevede una agevolazione “ad aziendam”. L’agevolazione consiste nell’esonero, da parte dell’impresa, dal versamento della contribuzione addizionale (prevista dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148/2015), in caso di ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria, a condizione del possesso, in capo all’impresa, dei seguenti requisiti:
a) appartenere al settore della fabbricazione di elettrodomestici;
b) avere unità produttive nel territorio nazionale (di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa)
c) occupare più di 4000 lavoratori;
c) aver stipulato un contratto di solidarietà, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, finalizzato al mantenimento dell’occupazione tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro avviata nel corrente anno 2019, per almeno 15 mesi.
Potenziamento struttura crisi di impresa
L’art. 12 prevede il potenziamento della struttura di crisi istituita presso il Ministero dello sviluppo economico dalla legge finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006).
Ammortizzatori sociali in deroga
L’art. 13 sostituisce il comma 253, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018, che prevedeva di finanziare il trattamento di mobilità in deroga, di cui al comma 251, mediante le risorse regionali ancora disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione, previa comunicazione al Ministero del lavoro.
Infatti, essendo il sistema di finanziamento lacunoso, anche per il mancato matching tra le Regioni e il Ministero del Lavoro, e non rispondente alle esigenze dei territori regionali, il legislatore ha previsto la possibilità di attingere direttamente alle risorse residue, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Sarà l’INPS a garantire la sostenibilità finanziaria attraverso una preventiva verifica delle residue risorse, che dovrà essere acquisita dalle Regioni in via preliminare e in difetto della quale non è possibile autorizzare i trattamenti.
Fondo per ridurre i prezzi dell’energia per le imprese
L’art. 14 istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato “Fondo per il carbon leakage indiretto”, per il sostegno di settori o di sotto-settori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. Detto risorse saranno, poi, riassegnate alle imprese.
L’applicazione della norma è soggetta a notifica alla Commissione europea.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza