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Archivio newsCall center: esposizione in Uniemens di sostegno al reddito e contributo addizionale
Con il messaggio n. 3058 del 2019, l’INPS interviene a fornire le indicazioni operative utili a gestire gli obblighi contributivi e gli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center, che vengono ammesse al trattamento di sostegno al reddito previsto dal D. Lgs. n. 148/2015. In particolare, si forniscono i codici Uniemens da utilizzare per il conguaglio delle prestazioni anticipate.
L’INPS, pubblicando il messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, fornisce i chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center, che vengono ammesse al trattamento di sostegno al reddito previsto dal D. Lgs. n. 148/2015.
Le imprese ammesse al trattamento devono provvedere al versamento di un contributo addizionale, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale e calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.
La misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell’ambito del quinquennio mobile.
Le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro.
Le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 44, comma 7, del D.lgs n. 148/2015.
Le Strutture territorialmente competenti, nell’emettere le autorizzazioni ai trattamenti in commento, seguiranno la procedura attualmente in uso per la gestione dei decreti di cassa integrazione in deroga, emanati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa, per le aziende cosiddette ”plurilocalizzate”.
Tali decreti di concessione saranno inseriti in “Sistema UNICO” identificandoli con un codice di sette cifre, di cui le prime due corrispondono all’anno di emanazione e le restanti cinque al numero di protocollo, in quanto tali decreti sono emanati da una diversa divisione del Ministero e come tali non seguono la numerazione prevista per i decreti di CIGS.
Ai fini dell’esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale, i datori di lavoro si atterranno, alle modalità di seguito indicate.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate valorizzeranno:
- all’interno dell’elemento “CausaleCongCIGS” presente in DatiRetributivi, GestioneCIG , CIGStraordACredito, CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G807”;
- all’interno dell’elemento “CausaleStatCIGS” presente in DatiRetributivi, GestioneCIG, CIGSDatiStat, valorizzeranno il nuovo codice causale “GF07”.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavori valorizzeranno, all’interno dell’elemento “CausaleContrAddCIGS”, il nuovo codice causale “E405”.
INPS, messaggio 09/08/2019, n. 3058