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Archivio newsCumulo e totalizzazione: determinazione limite trattamento pensionistico
Con la circolare n. 116 del 2019, l’INPS fornisce chiarimenti riguardo l’ambito di applicazione della riduzione relativamente ai trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, sulla base di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019. In particolare, l’Istituto chiarisce quali trattamenti pensionistici rilevano nella determinazione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.
Con la circolare n. 116 del 9 agosto 2019, l’INPS interviene in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua per precisare che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Nella determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi:
- non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
INPS, circolare 09/08/2019, n. 116