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Archivio newsLavoro sportivo: delega al Governo per riordino e semplificazione della disciplina
Con la legge n. 96 del 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo viene delegato a provvedere alla riforma e semplificazione dell’ordinamento sportivo e delle professioni sportive per il rilancio dello sport italiano. La norma prevede il riordino e la sostanziale equiparazione delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, anche nell’ambito delle istituzioni scolastiche, nonché del rapporto di lavoro sportivo al fine di garantire la parità di trattamento e di genere.
Entra in vigore, a partire dal 31 agosto 2019, la legge n. 86/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2019, con cui viene conferita delega al Governo in materia di ordinamento e semplificazione delle professioni sportive. La disciplina prevede il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.
Centri sportivi scolastici
Le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.
I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica.
Inoltre, è demandato al Governo il compito di provvedere al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo.
Previsto anche il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
La figura del lavoratore sportivo viene individuata, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, unitamente alla definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico: tutti i lavoratori sportivi devono godere di una copertura non soltanto assicurativa ma anche previdenziale.
Disciplina dei titoli sportivi
La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.
Legge 08/08/2019, n. 86 (G.U. n. 191 del 16/08/2019)