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CIGS in deroga: termini decadenziali per il pagamento diretto

Con la circolare n. 120 del 2019, l’INPS illustra la novità normativa introdotta dal D.L. n. 4/2019 in materia di CIGS in deroga. Il legislatore ha infatti previsto l’estensione del termine decadenziale ai pagamenti diretti, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga. L’Istituto fornisce così anche le istruzioni operative per la compilazione del modello SR41 da trasmettere.

L’INPS, con la circolare n. 120 del 22 agosto 2019, interviene riguardo la nuova disciplina in materia di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, per fornire chiarimenti in relazione all’ambito di applicazione del termine decadenziale e le relative istruzioni operative per la gestione dello stesso.

Termine decadenziale

Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Il termine dei sei mesi entro cui il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale, per il tramite del Mod. SR41, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo.

Modello SR41

Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore dell’articolo di legge in commento, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore (30 marzo 2019) della legge n. 26/2019.

In particolare:

1) per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019:

a) in caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019;

b) in caso di autorizzazioni INPS emesse dal 30 marzo 2019, identificate nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”, il termine dei sei mesi decorre dalla data di emissione dell’autorizzazione INPS;

2) per periodi di concessione conclusi successivamente al 30 marzo 2019 il termine dei sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione INPS, se successivo, identificato nelle procedure di gestione con codice di intervento “699”.

Restano escluse le autorizzazioni emesse per decreti convenzionali “30000” (eventi sismici) e “18130” (Ponte Morandi), trattandosi di normativa speciale con cui si prevede la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.

, circolare 22/08/2019, n. 120

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/08/23/cigs-deroga-termini-decadenziali-pagamento-diretto

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