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Archivio newsBonus Sud: cosa deve fare l’impresa se supera il massimale del “de minimis”?
L’azienda che vuole ottenere l’incentivo contributivo “Bonus Sud” per le assunzioni a tempo indeterminato (o con apprendistato professionalizzante) e trasformazione di contratto a termine nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia devono verificare anche il rispetto della regola degli aiuti “de minimis”. Il calcolo non è tra i più semplici. Si dovrà, infatti, sommare tutti gli aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari a qualsiasi titolo ottenuti dall’impresa purché inclusi nel regime “de minimis”. In quali casi l’azienda che raggiunge il massimale “de minimis” può vedersi agevolata l’assunzione?
Uno degli argomenti più controversi, per la verifica preliminare della fruizione dell’incentivo contributivo “Bonus Sud”, è il rispetto degli aiuti “de minimis”.
L’approfondimento che segue, cerca di fare chiarezza sulla definizione del “de minimis” e sulle possibili alternative che l’azienda può intraprendere qualora voglia, comunque, fruire dell’agevolazione ma che, al tempo stesso, abbia raggiunto il tetto massimo degli aiuti.
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L’importo massimo degli aiuti ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di 3 esercizi finanziari:
- 200.000 euro;
- 100.000 euro per le imprese di trasporti;
- 30.000 euro per le imprese del settore della pesca;
- 20.000 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 500.000 euro per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
In pratica, bisognerà sommare tutti gli aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e a qualsiasi titolo ottenuti dall’impresa (assunzioni agevolate, investimenti, attività di ricerca, agevolazioni Regionali, ecc.), che prevedono, all’interno della normativa agevolante di riferimento, una esplicita inclusione nel regime “de minimis”, nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari.
N.B. Per “ultimi 3 esercizi finanziari” vanno intesi: l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso ed i 2 esercizi finanziario precedenti. |
Il calcolo per il raggiungimento dell’importi suindicati va effettuato avendo riguardo alla nozione di “impresa unica” (articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013) e cioè l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.
Qualora l’azienda abbia raggiunto il massimale del “de minimis”, l’assunzione potrà essere agevolata esclusivamente qualora si realizzi una di queste due condizioni:
1. l’assunzione (o trasformazione da TD a tempo indeterminato) comporti un incremento occupazionale netto e cioè un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione. Detto incremento deve mantenersi per tutta la durata dell’agevolazione e va calcolata mensilmente. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. L’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
I lavoratori con età compresa tra i 25 e i 34 anni, per usufruire dell’incentivo Sud, oltre all’incremento occupazionale, devono essere in possesso di una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero non abbia prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito non superiore a 4.800 annui;
b) non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) siano assunti in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
2. L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto di lavoro precedentemente occupato si sia reso vacante a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Ma cos’è e come si calcola l’incremento occupazione netto?
L’incremento occupazione netto è l’aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. Per il calcolo, i posti di lavoro soppressi, in tale periodo, devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionali va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno (articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014).
Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”.
In pratica, l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Ricordo, infine, che il calcolo della forza lavoro, mediamente occupata, deve essere effettuato per ogni mese e lo stesso deve essere compiuto sempre avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” (articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013), così come evidenziato nel paragrafo del “de minimis”. L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza