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Archivio newsConsulenti del lavoro: al via la compilazione della dichiarazione annuale all’ENPACL
L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro - ENPACL ha reso noto che la procedura telematica di compilazione della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018 dei Consulenti del lavoro è messa a disposizione degli iscritti dal 2 settembre 2019. Il termine finale di invio della dichiarazione obbligatoria nonché il versamento dei contributi previdenziali sono prorogati al 30 settembre 2019.
Dal 2 settembre 2019 i Consulenti del lavoro iscritti all’ENPACL possono compilare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018 utilizzando la procedura telematica messa a disposizione dall’ENPACL. A comunicarlo è lo stesso Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, che ricorda la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, disposta dal decreto Crescita.
La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), quindi anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL.
Consulta il dossier Decreto Crescita
Proroga dei termini
Nella riunione del 25 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019.
Trasmissione della dichiarazione
La procedura telematica di compilazione della dichiarazione è messa a disposizione degli iscritti a partire dal 2 settembre 2019.
L’invio tardivo della suddetta dichiarazione comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- 40 euro, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);
- 200 euro, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.
Contributo soggettivo
La contribuzione soggettiva relativa all’anno 2016 viene calcolata applicando al reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nel corrispondente periodo d’imposta l’aliquota pari al 12%. Il reddito professionale massimo sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2018 è pari ad euro 98.366,00. A prescindere dal reddito, è comunque dovuto un contributo soggettivo minimo pari euro 2.112.
Contributo integrativo
Il contributo integrativo è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. A prescindere dal volume d’affari prodotto dal professionista, è comunque dovuto un contributo integrativo minimo, pari a euro 307, da corrispondere entro il 30 settembre 2019.