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Procedure di allerta: come prevedere (ed evitare) la crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa disciplina le procedure di allerta che le imprese devono attivare per la rilevazione tempestiva della crisi. Le società devono prevedere adeguati assetti organizzativi per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà e adottare misure idonee per la sua risoluzione. Inoltre, i soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere conto di appositi indicatori di crisi per misurare gli eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario. Il tema verrà approfondito durante il seminario di studi sul nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, organizzato da ASPEF - Associazione per lo Studio delle Procedure Esecutive e Fallimentari in collaborazione con Wolters Kluwer, che si terrà venerdì 20 settembre 2019 a Monopoli (Bari).

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con riferimento all’istituto dell’allerta, ha previsto l’entrata in vigore scaglionata nel tempo delle relative norme ivi contenute.

Il 16 marzo 2019, in particolare, sono entrate in vigore le norme relative all’adeguamento degli assetti organizzativi dell’impresa indispensabili per la rilevazione tempestiva della crisi aziendale nonché tutte quelle norme civilistiche attinenti.

Entro il 16 dicembre 2019, le aziende dovranno provvedere alle nomine relative agli organi di controllo, poiché la riforma ha previsto la modifica del terzo e quarto comma dell’art. 2477 c.c. con la previsione dell’obbligatorietà della nomina di tale organo in ipotesi diverse da quelle “tradizionali” (redazione del bilancio consolidato e società controllata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti).

Viene, infatti, abbassata la soglia dei limiti prima coincidenti con quelli previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) per cui la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando vengono superati per almeno due esercizi consecutivi come minimo uno dei limiti rappresentati da:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Nel Codice (art. 3) viene previsto, tra gli obblighi del debitore quello, per l’imprenditore individuale, di adottare “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” e, per l’imprenditore collettivo, quello di predisporre “un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. Tale obbligo riguarda non solo l’imprenditore, ma anche l’impresa in forma collettiva indipendentemente dal tipo sociale adottato (società di persone o società di capitali – tra queste ultime società per azioni, anche se adotta il sistema dualistico, e società a responsabilità limitata –).

Va comunque tenuto in considerazione che, perlomeno, per le società per azioni l’adeguatezza degli assetti organizzativi costituiva già prima dell’entrata in vigore del Codice un obbligo (da osservare pena il rischio per gli amministratori di rispondere della relativa omissione). Come è consigliabile che operino le imprese per adeguarsi alle novità della riforma?

I soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere in considerazione appositi indicatori di crisi che, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega (art. 4, co. 1, lett. c e h), vengono così definiti: “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.

Si tratta di indicatori che vengono enucleati soltanto in via esemplificativa: viene rimesso ad un organo tecnicamente qualificato (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - CNDCEC) il compito di elaborare con cadenza almeno triennale quegli indici che “fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa”.

In proposito è da ritenere che nel decreto del MEF – documento nel quale troveranno sede gli indicatori elaborati dal CNDCEC – si osserverà una distinzione in base all’attività che l’impresa (anche in forma collettiva) svolge. Tanto è vero che, nell’ottica di costruire indici che si attagliano alle concrete realtà aziendali, il legislatore (art. 13, co. 2) impone al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di elaborare indici specifici con riguardo a:

- start up innovative (di cui al D.L. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012;

- PMI innovative (di cui al D.L. n. 3/2015, conv. con mod. dalla l. n. 33/2015);

- società in liquidazione;

- imprese costituite da meno di due anni.

Il CNDCEC presenterà gli indici indicativi della crisi d’impresa al Ministero dell’Economia e finanze nei prossimi giorni.

In ogni caso, allo scopo di tenere conto delle specificità delle singole imprese che potrebbero rendere “gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi” è ben possibile che l’ente (individuale o collettivo) se ne discosti ma in tale ipotesi dovrà:

a) specificare nella nota integrativa le ragioni di un siffatto scostamento;

b) indicare gli indici idoneia far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi” (art. 13, co. 3).

Sarà comunque necessario che un professionista indipendente attesti l’adeguatezza degli indici adottati rispetto alle specificità dell’impresa. In questo modo a partire dall’esercizio successivo gli indicatori della crisi saranno quelli di cui alla nota integrativa (con allegata attestazione).

Sulla base di quanto finora detto vengono rappresentate tre questioni rimaste ancora irrisolte:

i) l’abbassamento delle soglie per la nomina dell’organo di controllo, anche alle srl, ed il conseguente adeguamento entro il 16 dicembre 2019 creerà, sicuramente, notevoli problemi interpretativi, in quanto non coincidenti con l’approvazione del bilancio sociale, con l’estensione della relativa responsabilità del nominando organo, anche, per l’esercizio precedente;

ii) il legislatore sembra porre sullo stesso piano – avuto riguardo alle funzioni di ciascuno – l’organo di controllo e il revisore contabile o la società di revisione, non considerando la differenza “strutturale” esistente tra siffatti soggetti, poiché, in sede di approvazione del bilancio, il revisore può contribuire in modo fattivo alla valutazione delle poste contabili (e, di conseguenza, anche alla valutazione in merito agli indici che siano stati eventualmente adottati dall’ente per la rilevazione della crisi), mentre il collegio sindacale risulta in grado di monitorare costantemente la presenza di una situazione di crisi, anche in virtù della partecipazione di questo alle riunioni dell’organo amministrativo e quindi la disponibilità di un patrimonio conoscitivo certamente più ampio;

iii) nulla è previsto con riferimento all'ipotesi in cui la società (costituita in forma di società per azioni) adotti il sistema dualistico per quanto concerne i doveri dei componenti del consiglio di sorveglianza ai quali presumibilmente si riterranno applicabili gli stessi obblighi previsti per i componenti del collegio sindacale e dell'organo di revisione; analogamente, in mancanza di indicazioni sul piano normativo, per le società che adottano il sistema monistico gli obblighi di segnalazione sarebbero di competenza del comitato interno per il controllo sulla gestione.

Seminario di studi – Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaASPEF (Associazione per lo Studio delle Procedure Esecutive e Fallimentari), in collaborazione con Wolters Kluwer Venerdì 20 settembre 2019 Monopoli (Bari) Biblioteca Comunale “Prospero Rendella” Consulta il programma e iscriviti

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/09/04/procedure-allerta-prevedere-ed-evitare-crisi-impresa

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