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Archivio newsContributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni: sospensione dei termini di prescrizione
Con la circolare n. 122 del 2019, l’INPS fornisce alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, in base alle disposizioni dettate dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. E’ infatti rinviata al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione delle contribuzioni obbligatorie afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria per i periodi di competenza non oltre l’anno 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS. Con la circolare n. 122 del 6 settembre 2019, l’Istituto fornisce alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle seguenti amministrazioni:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
La sospensione dei termini si applica, per espressa previsione normativa, alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione afferente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
La contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021. Le pubbliche amministrazioni interessate potranno regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015.
La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015 soggiace agli ordinari termini prescrizionali quinquennali.
INPS, circolare 06/09/2019, n. 122