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Archivio newsEventi sismici: modalità di ripresa dei versamenti contributivi
L’INPS, nel messaggio n. 3247 del 2019, fornisce ai datori di lavoro le indicazioni operativi utili a gestire la ripresa dei versamenti contributivi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Le istruzioni, differenziate a seconda della gestione previdenziale di pertinenza, riguardano i pagamenti della contribuzione arretrata che dovranno essere ripresi a partire dal prossimo 15 ottobre 2019.
Con il messaggio n. 3247 del 6 settembre 2019, l’INPS ha disposto la proroga al 15 ottobre 2019 degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma dilazionata fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
L’Istituto specifica che, nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019 e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda. In questo caso, risulta prorogata la scadenza di versamento delle rate dalla seconda alla quinta e sarà dunque necessario, al fine dell’accoglimento della domanda di rateazione, che entro la data del 15 ottobre 2019 venga effettuato un versamento di ammontare, complessivamente, pari all’importo delle prime cinque rate.
Aziende con dipendenti: l pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento “CausaleACredito” il valore “N964” e le relative “SommeACredito”.
Liberi professionisti e committenti: per gli iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 compilando la “Sezione INPS” del modello “F24” con causale:
- PXX/P10 per i professionisti,
- CXX/C10 per i committenti.
Aziende agricole assuntrici di manodopera: Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione con relativa codeline, è inserito nel Cassetto previdenziale aziende agricole all’interno della sezione “News individuale”. Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano trasmesso le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, dovranno provvedere all’invio entro e non oltre il 15 ottobre 2019.
Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica: è necessario indicare il contributo dovuto nell’elemento “AltriImportiDovuti_Z2” della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi). Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello “F24”, “Sezione altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice PX33).
INPS, messaggio 06/09/2019, n. 3247