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Archivio newsRinnovo contratto a termine: incremento del contributo addizionale Naspi in Uniemens
L’INPS, nella circolare n. 121 del 2019, detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in ossequio a quanto previsto dal Decreto Dignità. L’Istituto specifica le modalità con cui il contributo dovuto, e quello arretrato maturati nei mesi precedenti, deve essere esposto nella denuncia contributiva Uniemens.
Con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, l’INPS fornisce istruzioni riguardo l’applicazione della norma introdotta dal decreto Dignità, che prevede l’aumento del contributo addizionale NASpI, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
L’Istituto ricorda in premessa che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 87/2018 trova applicazione solo dopo il 31 ottobre 2018, anche in somministrazione. La Legge di bilancio 2019 ha poi previsto che l’incremento non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
Restano esclusi anche i rinnovi contrattuali:
- dei lavoratori domestici.
- dei rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
Il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
Sono esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale:
- i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione “AltreADebito” della denuncia individuale i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleADebito” uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
- nell’elemento “AltroImponibile”: la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
- nell’elemento “NumGG” o “NumOre”: il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di “GiorniContributiti” e “OreContribuite”;
- nell’elemento “ImportoADebito”: la maggiorazione del contributo addizionale NASpI
Nel caso di contributo addizionale NASpI dovuto per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre per ogni singolo lavoratore interessato i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo interessato.
Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Nel caso in cui al datore di lavoro spetti la restituzione dell’aumento del contributo addizionale afferente all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, L’INPS specifica che il recupero di detto aumento dovrà essere effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice già in uso “L810” nell’elemento “CausaleAcredito” di “AltreACredito” di “DatiRetributivi” di Denuncia Individuale.
INPS, circolare 06/09/2019, n. 121