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Archivio newsCongedo di paternità: come e quando chiederlo
Il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità autonomamente o in alternativa alla madre, ma solo nel caso in cui si verifichino determinati eventi come l’abbandono del figlio, la morte o la grave infermità della mamma. I congedi di paternità obbligatori e facoltativi vanno fruiti entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia del figlio, in caso di adozione o affidamento). Nel 2019 il padre lavoratore ha diritto a 5 giorni di congedo obbligatorio e a un giorno di congedo facoltativo. Come chiederli al datore di lavoro?
Il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità nel caso in cui si verifichino determinati eventi riguardanti la madre, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o meno (art. 28 del Testo Unico sulla maternità e paternità). Gli eventi in questione sono i seguenti:
- morte della madre: in tal caso il padre dovrà presentare all’INPS la domanda indicando i dati della madre e la data del decesso;
- grave infermità della madre: nel caso di specie occorrerà presentare all’Istituto adeguata certificazione medica per permettere la valutazione della compatibilità dell’infermità in relazione all’assolvimento dei compiti di assistenza e cura del neonato;
- abbandono del figlio: qualora il figlio non sia stato riconosciuto dalla madre basterà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà mentre in caso di riconoscimento da parte della madre occorrerà specificare i dati del provvedimento dell’Autorità giudiziaria o copia dell’istanza diretta ad ottenere il provvedimento;
- affidamento esclusivo: in questo caso il padre affidatario dovrà comunicare i dati del provvedimento giudiziario.
Il congedo di paternità spetta per il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre, mentre in caso di madre non lavoratrice, l’INPS riconosce solo il diritto a fruire del congedo de quo fino al terzo mese dopo il parto.
Il padre lavoratore che usufruisca del congedo di paternità ha diritto allo stesso trattamento economico spettante alla madre lavoratrice e quindi ad un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo di congedo di paternità che viene anticipato dal datore di lavoro e conguagliato con i contributi dovuti mensilmente all’Istituto.
In realtà, occorre tener presente che alcuni CCNL prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.
La retribuzione di riferimento è quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo di paternità.
Come per il congedo di maternità, all’importo così calcolato va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità ed altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati.
Poiché al congedo di paternità si applica anche l’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
Stante l'art. 31 del D.Lgs. n. 151/2001 e come chiarito dalla circolare INPS n. 16 del 4 febbraio 2008, attualmente al padre lavoratore dipendente adottivo ed affidatario spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo, nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente, alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto.
Da notare che, poiché il padre nel caso di specie ha la possibilità di usufruire del congedo in questione anche in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci, di fatto la fruizione da parte del padre adottivo ed affidatario del congedo di paternità finisce col non essere subordinata ad alcuna condizione ma è solo frutto di una libera scelta dei genitori.
Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la legge Fornero, con l’art. 4, comma 24, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
- un giorno di congedo di paternità obbligatorio da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio;
- due giorni di congedo da usufruire facoltativamente, sempre entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, in sostituzione della madre e previo accordo con la stessa.
Il congedo in questione è, poi, stato prorogato per gli anni dal 2016 al 2018, con modifiche che hanno interessato gli anni 2017 e 2018.
Il comma 278 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 ha prorogato tale istituto anche per l’anno in corso passando a 5 giorni di congedo obbligatorio e confermando la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire del congedo facoltativo per un giorno.
Si rammenta che il congedo in questione può essere fruito anche in via non continuativa ed allo stesso è applicabile la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012.
Tabella riepilogativa
Anno | Giorni di congedo obbligatorio | Giorni di congedo facoltativo |
2013 | 1 | 2 |
2014 | 1 | 2 |
2015 | 1 | 2 |
2016 | 1 | 2 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 4 | 1 |
2019 | 5 | 1 |
Congedo obbligatorio
Come chiarito dalla circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013, il congedo obbligatorio c.d. Fornero:
- è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e, quindi, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- è fruibile dal padre adottivo o affidatario ed il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale;
- è un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre alla fruizione del c.d. congedo obbligatorio;
- spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28, D.Lgs. n. 151/2001;
- è retribuito al 100% e l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con l’INPS, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto, come previsto per l’indennità di maternità in generale;
- non può essere frazionato ad ore.
Congedo facoltativo
La fruizione, da parte del padre lavoratore dipendente, dei giorni di congedo facoltativo c.d. Fornero è, invece, condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
Inoltre, il congedo de quo:
- non è un diritto autonomo bensì un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa;
- è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre;
- va fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo;
- è fruibile dal padre adottivo o affidatario ed il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale;
- spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità;
- è retribuito al 100% e l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con l’INPS, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto, come previsto per l’indennità di maternità in generale;
- non può essere frazionato ad ore.
Cosa fare per chiederli
Ai sensi dell’art. 3 del DM 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo c.d. Fornero il padre deve comunicare per iscritto, al proprio datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, ed ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Dal canto suo il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEemens.
Alla domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli da lui richiesti, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La dichiarazione di non fruizione della madre va presentata anche al datore di lavoro della stessa a cura di uno dei due genitori.
Si rammenta, inoltre, che il congedo c.d. Fornero (sia obbligatorio che facoltativo), non spetta ai padri dipendenti pubblici, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 8629 del 20 febbraio 2013, ma, qualora un padre lavori nel privato e fruisca del congedo facoltativo, questo produrrà un’equivalente riduzione del congedo di maternità della madre anche se dipendente pubblica.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.