News
Archivio newsContratti a tempo determinato: il contributo maggiorato si paga solo per i rinnovi?
L’INPS ha fornito, con la circolare n. 121/2019, le indicazioni operative per gestire gli adempimenti connessi al versamento del contributo addizionale maggiorato richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine. Il contributo a carico del datore di lavoro è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e va pagato in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche del settore marittimo) e del contratto di somministrazione di lavoro a termine. Nessuna ulteriore maggiorazione alla contribuzione dovrebbe, invece, essere richiesta in caso di proroga di un rapporto di lavoro a termine in essere. Ma, secondo le ultime istruzioni, è ancora così?
Dopo poco più di 15 mesi dalla vigenza della normativa che ne prevedeva l’introduzione, l’INPS con la circolare n. 121/2019 ha provveduto ad emanare la circolare con le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’incremento del contributo addizionale richiesto, alle aziende, in caso di rinnovo dei contratti a termine.
Si parla del contributo, a carico del datore di lavoro, dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che il decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018) ha introdotto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche del settore marittimo) e del contratto di somministrazione di lavoro a termine e che va ad aggiungersi al contributo addizionale dell’1,40%, dovuto dal 2013, per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato (articolo 2, comma 28, del decreto legislativo 92/2012).
Nessuna ulteriore maggiorazione alla contribuzione è, invece, richiesta in caso di proroga di un rapporto di lavoro a termine in essere. Ciò in quanto il rapporto sottostante alla proroga fa parte dell’iniziale rapporto di lavoro, mentre il rinnovo è un ulteriore contratto di lavoro stipulato ex novo tra le parti e soggiace, se non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, alla regola dello “stop & go”.
Consulta il dossier Contratto a tempo determinato: come gestirlo?
Partiamo col dire che l’incremento al contributo addizionale dell’1,40% non è fisso (sempre lo 0,50%) ma va calcolato moltiplicando lo 0,50% al numero dei rinnovi effettuati. Infatti, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17/2018, la maggiorazione contributiva è da considerarsi crescente ad ogni rinnovo, andando così a prevedere un aumento contributivo continuo ad ogni ulteriore contratto a termine che l’azienda intende instaurare con un determinato lavoratore. In pratica, ad ogni rinnovo il datore di lavoro dovrà sommare alla precedente contribuzione maggiorata, pagata nell’ultimo contratto a termine, lo 0,50%.
Quindi, in base all’interpretazione ministeriale, assisteremo ad una crescita della contribuzione in virtù del numero di rinnovi effettuati tra le parti.
Ricordo che il contributo maggiorato è previsto anche in caso di somministrazione a termine e l’incremento potrà avvenire anche dalla sommatoria di quest’ultimo rapporto con un ordinario contratto a tempo determinato.
Per meglio comprendere la portata della norma, è il caso di fare un paio di esempi:
Esempio 1
Il lavoratore ha prestato per l’azienda soltanto rapporti diretti a tempo determinato: 1° contratto a tempo determinato: 1,40% 2° contratto a tempo determinato: 1,90% (1,40% + 0,50%) 3° contratto a tempo determinato: 2,40% (1,90% + 0,50%) 4° contratto a tempo determinato: 2,90% (2,40% + 0,50%) |
Esempio 2
Il lavoratore ha prestato per l’azienda rapporti diretti a tempo determinato e rapporti in somministrazione per il tramite di una Agenzia per il lavoro: 1° rapporto in somministrazione a termine: 1,40% 2° contratto a tempo determinato: 1,90% (1,40% + 0,50%) 3° contratto a tempo determinato: 2,40% (1,90% + 0,50%) 4° rapporto in somministrazione a termine: 2,90% (2,40% + 0,50%) 5° contratto a tempo determinato: 3,40% (2,90% + 0,50%) |
Attività stagionali
Ricordo, altresì, che il contributo maggiorato è previsto anche in capo ai rapporti a termine per attività stagionali contemplate dalla contrattazione collettiva e che, ordinariamente, si reiterano annualmente senza alcun rispetto della durata massima. Questo potrebbe portare a dover applicare, negli anni, una maggiorazione alquanto cospicua: 1,4 + (0,5 x numero di contratti per attività stagionali), anche in virtù del fatto che sui rapporti stagionali vige il diritto di precedenza da parte dei lavoratori che hanno già svolto, nell’anno precedente, la medesima attività stagionale.
Esempio
Lavoratore che presta la sua attività per 10 anni in attività stagionali, la contribuzione maggiorata sarà pari a 1,4 + (0,5 x 10) = 6,40% |
Ritorniamo alla circolare n. 121/2019, esplicativa delle modalità di calcolo del contributo addizionale. L’INPS, riprendendo un’altra interpretazione ministeriale, contenuta sempre nella circolare n. 17/2018, ritiene che di rinnovo si parli anche qualora nella proroga, di un contratto a termine, venga modificata la causale originariamente apposta, ragion per cui l’Istituto previdenziale richiederà lo 0,50% anche in questa occasione.
Mi permetto di dissentire da quanto affermato sia dal Ministero del Lavoro che dalla successiva disamina dell’INPS. L’interpretazione fornita dal Ministero scardina un fondamento che dal 2002 era presente nella prassi amministrativa relativa alla proroga. Infatti, lo stesso Ministero del Lavoro, con la circolare n. 42 del 2002 aveva affermato che “fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato …, ciò implica la possibilità che le ragioni giustificatrici della proroga, …, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine …”. Dopo 16 anni, il Ministero cambia completamente tesi affermando la impossibilità di modificare la causale a parità di attività svolta dal lavoratore e trasformando, d’ufficio, la proroga in rinnovo, cosa, a mio avviso, non fattibile, in quanto sarebbe un rinnovo privo del prescritto “stop & go” e quindi il contratto dovrebbe essere trasformato a tempo indeterminato, così come stabilito dal terzo comma dell’articolo 21, del decreto legislativo 81/2015.
L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018.
L’INPS, inoltre, specifica che ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si deve tener conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018. In pratica, se il rinnovo effettuato il 30 luglio 2018 è il terzo (in tutto 4 contratti stipulati a termine fino a questa data), per l’INPS sarà il primo rinnovo e come tale sarà richiesta una contribuzione aggiuntiva dell’1,90% (1,40 + 0,50).
Il contributo addizionale dello 0,50% non si applica ai seguenti lavoratori assunti con contratti a tempo determinato o somministrazione a termine:
· operai agricoli, in quanto esclusi dall’applicazione della NASpI;
· lavoratori domestici;
· lavoratori assunti nelle pubbliche amministrazioni, individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001;
· lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, qualora il datore di lavoro sia: università privata, incluse le filiazioni di università straniere; istituto pubblico di ricerca; società pubblica che promuove la ricerca e l’innovazione; ente privato di ricerca.
· lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
· lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ma esclusivamente qualora dette attività stagionali siano previste dal D.P.R. n. 1525/1963. Le attività stagionali previste dalla contrattazione collettiva dovranno sottostare al pagamento sia della contribuzione addizionale che di quella maggiorata (1,40 e 0,50% crescente);
· apprendisti.
La normativa, istitutiva del contributo addizionale (articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012), ne prevede la restituzione integrale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. La restituzione attiene al totale della contribuzione maggiorata pagata nell’ultimo rinnovo effettuato.
Il legislatore ha stabilito - ad avviso di chi scrive senza alcuna logica - che la restituzione possa avvenire esclusivamente decorso il periodo di prova. In pratica, ritenendo così possibile l’istituzione di un periodo di prova in costanza di rapporto di lavoro, al momento della trasformazione del rapporto stesso da tempo determinato a tempo indeterminato.
Medesimo effetto restitutorio si ha nel caso in cui l’azienda decida, entro i 6 mesi successivi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, di riassumere il lavoratore con un rapporto stabile di lavoro (a tempo indeterminato). In quest’ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
La circolare termina con le specifiche tecniche, relative al versamento del contributo addizionale tramite UniEmens.
I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale, a decorrere dalla competenza settembre 2019, dovranno esporre nel flusso UnEemens i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione.
L’esposizione dovrà essere fatta nella sezione “AltreADebito”di “DatiRetributivi”di “DenunciaIndividuale”, valorizzando i seguenti elementi:
1. nell’elemento “CausaleADebito” dovrà essere inserito, a secondo del numero di rinnovo raggiunto, uno dei seguenti valori: M701 (per il primo rinnovo), M702 (per il secondo rinnovo), M703 (per il terzo rinnovo), ecc.;
2. nell’elemento “AltroImponibile” dovrà essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
3. nell’elemento “NumGG”o “NumOre” dovrà essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di “GiorniContributivi”e “OreContribuite”;
4. nell’elemento “ImportoADebito” dovrà essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo*0,5%*” AltroImponibile”(dove numeroRinnovo=1 se CausaleADebito=M701, numeroRinnovo=2 se CausaleADebito=M702, ecc.).
Qualora il contratto a tempo determinato sia cessato, dovrà essere indicato, nell’elemento “Assunzione”, del flusso Uniemens, il codice tipo assunzione “1R” (“Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato”).
Per il versamento della maggiorazione del contributo addizionale per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l’agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno ad esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.
Per i dipendenti non più in forza, dovranno essere valorizzati, nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019, gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza. Non dovranno essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice “NFOR”, che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso l’azienda.
Infine, nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 di dicembre 2019 avverranno senza aggravio di oneri accessori.
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza