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Archivio newsCollocamento obbligatorio: in vigore le linee guida per gli enti pubblici
Approda in Gazzetta Ufficiale la direttiva del 24 giugno 2019 con cui il Ministro per la Pubblica amministrazione definisce le modalità applicative di coordinamento della disciplina vigente in materia di collocamento delle categorie protette nell’ambito del pubblico impiego. La finalità perseguita dalla direttiva è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio. Il documento si sofferma, in particolare, sull’estensione dei benefici di cui godono le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesi ad altre categorie di soggetti tutelati.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva n. 1 del Ministro della Pubblica amministrazione, datata 24 giugno 2019, contenente chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.
La direttiva è stata condivisa con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, con l’ANPAL, l’INL, l’INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria.
La legge n. 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico ma la direttiva fornisce indicazioni unicamente per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico.
La finalità perseguita è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:
- l’art. 3 Cost. che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- l’art. 4 Cost., il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini;
- l’art. 38 Cost. che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;
- l’art. 1, legge n. 68/1999 secondo cui occorre favorire la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18/2009, e la direttiva n. 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all’art. 5, così recita: “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli”;
- il D.P.R. 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
- la legge n. 183/2010 che, nel modificare alcuni articoli del D.Lgs. n. 165/2001, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità e il conseguente divieto di discriminazione;
- il comma 2 dell’art. 57, D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
I benefici della legge n. 407/1998 di cui godono le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono stati estesi ad altre categorie come le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
La trattazione della tematica affrontata dalla direttiva è suddivisa in tre Sezioni:
- Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti;
- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 165/2001.
In relazione agli indirizzi di cui alla direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della circolare 14 novembre 2003, n. 2.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, direttiva 24/06/2019, n. 1 (G.U. 11/09/2019, n. 213)