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Archivio newsContratti collettivi e benefici normativi o contributivi: nuovi chiarimenti dell’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 9 del 2019, fornisce precisazioni in materia di rispetto della contrattazione collettiva per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nel documento di prassi viene chiarito che non sono revocabili i benefici goduti dal datore di lavoro che riconosce ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto al trattamento previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, chiarisce la portata dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In nessun caso è possibile revocare i benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
La norma non è applicabile anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività.
L’Ispettorato, al riguardo, fa espresso riferimento alle norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:
− disciplinare, anche in termini derogatori, molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
− integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
− sottoscrivere i “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011);
− costituire enti bilaterali – categoria nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.
Con specifico riferimento alle imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, l’Ispettorato ribadisce gli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia, pena l’accertamento di una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.
Il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso.
Ispettorato nazionale del lavoro, circolare 10/09/2019, n. 9